Il maggiore istituto previdenziale del settore privato presente e operante in Italia ha deciso, attraverso il messaggio n. 11226 del 20 maggio 2011, di chiarire diversi dubbi che diverse sedi e parti sociali hanno manifestato a proposito della modalità di riconoscimento del diritto alla somma aggiuntiva prevista dall’articolo 5, comma 1 e 4, del decreto legge 2 luglio 2007 n. 81, convertito con modificazioni nella legge 3 agosto 2007 n. 127 o meglio conosciuta come quattordicesima.
Ricordiamo che a decorrere dall’anno 2007, a favore dei soggetti con età pari o superiore a sessantaquattro anni e che siano titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico dell’assicurazione generale obbligatoria (AGO) e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, gestite da enti pubblici di previdenza obbligatoria, è corrisposta una somma aggiuntiva determinata in funzione dell’anzianità contributiva complessiva e della gestione di appartenenza a carico della quale è liquidato il trattamento principale.
Se il soggetto risulta titolare sia di pensione diretta sia di pensione ai superstiti, si tiene conto della sola anzianità contributiva relativa ai trattamenti diretti. Al contrario, se il soggetto è titolare solo di pensione ai superstiti l’anzianità contributiva complessiva è computata al 60 per cento, ovvero alla diversa percentuale riconosciuta dall’ordinamento per la determinazione del predetto trattamento pensionistico.
Tale somma aggiuntiva deve essere corrisposta dall’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) in sede di erogazione della mensilità a condizione che il soggetto non possieda un reddito complessivo individuale relativo all’anno stesso superiore a una volta e mezza il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti.
Agli effetti delle disposizioni si tiene conto dei redditi di qualsiasi natura, compresi i redditi esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, ad eccezione sia dei redditi derivanti dall’assegno per il nucleo familiare ovvero dagli assegni familiari e dall’indennità di accompagnamento, sia del reddito della casa di abitazione, dei trattamenti di fine rapporto comunque denominati e delle competenze arretrate sottoposte a tassazione separata.
L’Inps attraverso il messaggio n. 11226 conferma le istruzioni fornite con circolare n. 119 dell’8 ottobre 2007 e pertanto nulla è innovato rispetto agli anni precedenti.
L’Inps ribadisce che il beneficio spetta in presenza di determinate condizioni di età e di reddito, a favore dei titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico dell’assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima.
Si ricorda che somma aggiuntiva viene corrisposta in via provvisoria: il relativo diritto viene verificato sulla base della dichiarazione dei redditi definitiva.
A tal fine ai soggetti interessati verrà inviata, come di consueto, idonea informazione in ordine alla somma aggiuntiva in pagamento per l’anno 2011.