Il maggiore istituto di previdenza per i lavoratori privati ha voluto riassumere le disposizioni in materia di crediti previdenziali di competenza dell’Istituto e dettare le prime istruzioni applicative relative alle disposizioni, alcune delle quali applicabili a decorrere dal 31 maggio 2010.
Infatti, a decorrere dal 31 maggio 2010 è entrato in vigore il decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, recante Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
L’Inps con la circolare n. 108 del 9 agosto 2010 ha voluto dettare norme precise di riferimento.
Per prima cosa, dal 1 gennaio 2011 entrerà in vigore il nuovo sistema di riscossione e interesserà le modalità di recupero di tutti crediti accertati.
L’obiettivo del legislatore è quello di fornire all’Inps una maggiore efficacia in tutte le azioni di contrasto dell’omissione contributiva con immediate ricadute sulla correttezza delle prestazioni erogate.
Il nuovo processo di gestione del recupero dei crediti contributivi denunciati o accertati d’ufficio permetterà di assicurare una più tempestiva ed efficace realizzazione della pretesa creditoria.
In questo modo l’Inps può riscuotere i contributi dovuti e impiegarli nelle sue svariate attività istituzionali.
L’articolo 38 della legge 30 luglio 2010 n. 122 ha stabilito che le procedure dell’articolo 25 del decreto legislativo 26 febbraio 1999 n. 46 (termini di decadenza) non si devono applicare, limitatamente al periodo compreso fra il 1 gennaio 2010 ed il 31 dicembre 2012, ai contributi non versati e agli accertamenti notificati dall’Ente creditore successivamente alla data del 1° gennaio 2004.
In questo modo si sospende, nel predetto periodo, gli effetti della decadenza di previsto dall’articolo 25 e consente all’Inps di procedere all’iscrizione a ruolo di tutti i crediti, anche riferiti a periodi di competenza precedenti, omessi, accertati e notificati, nel rispetto dei termini di prescrizione, a decorrere dal 1 gennaio 2004.
A questo scopo, le sedi dell’istituto previdenziale dovranno avviare un’immediata attività di ricognizione delle evidenze degli archivi dei crediti relativi a tutte le gestioni per i quali, ricorrendo le condizioni sopra descritte, si procederà all’immediata iscrizione a ruolo.