Il nostro maggiore istituto previdenziale del settore privato ha deciso di procedere al recupero delle somme indebitamente corrisposte a titolo di trattamenti di famiglia su pensioni dei lavoratori autonomi. In effetti, attraverso la circolare n. 124 del 29 settembre 2011, l’Inps comunica a tutti gli interessanti il nuovo procedimento adottato per recuperare le somme corrisposte a titolo di maggiorazione per trattamenti di famiglia su pensioni a carico delle Gestioni dei lavoratori autonomi, dalle informazioni riportate si scopre che il recupero deve essere effettuato sulla base delle medesime disposizioni applicabili agli indebiti relativi agli assegni al nucleo familiare su pensioni dei lavoratori dipendenti.
Questa particolare procedura è il frutto di un interpello richiesto dall’ente interessato al Coordinamento Generale Legale. Il Coordinamento ha, infatti, richiamando la giurisprudenzadi legittimità (a questo riguardo si rimanda alle sentenze della Corte di Cassazione in Sezione Unite n. 904, 905, 906, 1316 e 1317 del 1995) ha precisato che
In tema di indebita erogazione di assegni familiari ai pensionati, la ripetibilità delle relative somme è fondata sull’art. 2033 c.c., con esclusione dell’applicabilità delle deroghe a tale norma apportate dall’artt. 80 r.d. n. 1422 del 1924, 52 della legge n.88 del 1989 e 13 della legge n. 412 del 1991, in considerazione sia del riferimento alle “pensioni” contemplato in tali articoli, sia del carattere autonomo e non integrativo del trattamento pensionistico, proprio degli assegni”. Una volta precisato che tale disciplina concerne gli indebiti pensionistici e non i trattamenti previdenziali a sostegno della famiglia occorre pertanto stabilire se le quote di maggiorazione in argomento rientrino nel novero delle prestazioni pensionistiche ovvero dei trattamenti di famiglia […]. In proposito si ritiene che non vi siano motivi per discostarsi dalla osservazioni già formulate da quest’Avvocatura centrale circa la natura giuridica delle quote di maggiorazione conferibili ai pensionati delle Gestioni speciali dei lavoratori autonomi, quale prestazione con funzione di sostegno alla famiglia distinta ed autonoma dalla pensione che ne costituisce solo un presupposto di erogazione, ossia la prestazione- base sulla quale la prestazione a sostegno della famiglia si poggia
A questo proposito la recuperabilità delle indebite corresponsioni deve essere verificata secondo particolari criteri. Per gli indebiti corrisposti anteriormente al 1° gennaio 1996, che non siano prescritti, deve essere verificata ai sensi della n. 662/1996 e per quelli corrisposti anteriormente al 1° gennaio 2001, sempre che non siano prescritti, deve essere verificata ai sensi della legge n. 448/2001.
Infine, per quelli corrisposti dal 1° gennaio 2001 deve essere verificata ai sensi della disciplina generale dell’indebito oggettivo così come previsto dall’articolo 2033 del codice civile.