L’Inps, con circolare n. 58 del 28 marzo 2011, in applicazione degli articoli 1 e 1-bis della legge 18 ottobre 2001 n. 383 (norme per incentivare l’emersione dei rapporti di lavoro intrattenuti con violazione delle disposizioni fiscali e previdenziali), illustra le modalità di regolarizzazione della posizioni previdenziali dei lavoratori che hanno aderito a programmi di emersione da lavoro non regolare. L’Istituto previdenziale, come ha precisato nella circolare n. 58, ricorda che la legge 18 ottobre 2001 n. 383, in vigore dal 25 ottobre 2001, agli articoli 1 e 1–bis, reca norme per incentivare l’emersione dei rapporti di lavoro intrattenuti con violazione delle disposizioni fiscali e previdenziali e il riferimento è stato illustrato dall’Inps attraverso la circolare n. 148 del 6 settembre 2002.Successivamente, come ricorda l’Inps, il decreto 12 novembre 2009 pubblicato sulla G.U. n. 43 del 22 Febbraio 2010, in vigore dal 9 marzo 2010, fissa la misura della pressione contributiva, dell’integrazione della quota residua rispetto alla contribuzione sostitutiva versata nel triennio agevolato, del concorso alla copertura degli oneri di ricostruzione della posizione previdenziale pregressa del lavoratore emerso e del trattamento previdenziale relativo ai periodi oggetto di emersione.
L’intento dell’Inps, attraverso la circolare n. 58 del 28 marzo 2011, è quello di offrire tutti i chiarimenti possibili in merito alle disposizioni applicative.
Come ricorda l’Inps, gli articoli 1 e 1–bis della legge n. 383/2001, hanno attribuito agli imprenditori la facoltà di regolarizzare i propri dipendenti, assunti in violazione totale (lavoratori in nero) o anche solo parziale (lavoratori in grigio) delle disposizioni vigenti in materia previdenziale, tramite apposita dichiarazione di emersione da presentare entro il 30 novembre 2002 ( emersione automatica) o attraverso un piano individuale di emersione e successiva dichiarazione di emersione da presentare entro il 15 maggio 2003 (emersione progressiva ).
In particolare, all’articolo 1, comma 2, lettera a) e l’articolo 1–bis, comma 11, della legge 383 del 2001 si è previsto che sul maggior imponibile previdenziale relativo ai redditi di lavoro emersi dichiarati, si applica a carico dell’imprenditore, una contribuzione sostitutiva, dovuta in ragione di un’aliquota del 7% per il primo periodo di imposta, del 9% per il secondo periodo e dell’ 11% per il terzo periodo.
L’Inps ricorda che per le aziende che hanno presentato la dichiarazione di emersione dal 25 aprile 2002, il triennio interessato alla contribuzione sostituiva è il 2002-2004. Al contrario, per le aziende che invece hanno presentato la dichiarazione di emersione prima del 25 aprile 2002, il triennio di contribuzione sostitutiva è il 2001-2003.
L’art. 1 del Decreto Ministeriale 12 novembre 2009 ha stabilito nella percentuale del 45% la misura dell’integrazione della quota residua rispetto alla contribuzione sostituiva versata. L’integrazione è a carico del fondo di cui all’art. 5 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
Per questa ragione l’aliquota integrabile sulla quota residua rispetto alla contribuzione sostituiva versata è riportata nella circolare n. 58 del 2011.