L’istituto previdenziale, con la circolare n. 150 del 25 novembre del 2010, ha fornito alcuni c chiarimenti in merito alla retribuzione minimale applicata nel calcolo della disoccupazione agricola.
La circolare dell’Inps tenta di chiarire alcuni dubbi riportati nella circolare n. 52 del 6 marzo 2007 riguardo alla retribuzione minimale per l’anno 2007, da applicare anche nel computo dell’indennità di disoccupazione agricola.
L’istituto previdenziale tenta in questo modo di intevenire per cercare di chiarire alcuni aspetti che stanno provocando un aumento del contenzioso, giuridiziario e amministrativo, sulla retribuzione minimale applicata nel calcolo della disoccupazione agricola e per fornire supporto all’istruttoria dei ricorsi e delle cause in corso.
L’Inps chiarisce che fino alle prestazioni di disoccupazione agricola in competenza 2007, liquidate nell’anno 2008, la retribuzione minimale utilizzata è inferiore rispetto a quella valida per la generalità dei lavoratori dipendenti.
In effetti, secondo sempre l’istituto previdenziale, il minimo di retribuzione nel settore agricolo non è soggetto agli adeguamenti previsti dall’articolo 7 della legge 638/1983 così come dispone il comma 5 sempre del medesimo articolo.
[…] Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 del presente articolo non si applicano ai lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari, agli operai agricoli, agli apprendisti e ai periodi di servizio militare o equiparato.
Per l’Inps il minimale per l’anno 2007 è pari a 36,86 euro, così come recita la circolare n. 52 del 6/3/2007, e non 41,43 euro.
In effetti, la cifra di 41.43 euro deve essere intesa esclusivamente per la determinazione del minimale di retribuzione per i lavoratori che attuano il part-time orizzontale.
Solo a partire dalle prestazioni in competenza 2008, liquidate nell’anno 2009, per gli effetti della 247/2007, il minimo di retribuzione applicato all’indennità di disoccupazione agricola è stato equiparato a quello della generalità dei lavoratori dipendenti (pari a euro 42,14).
L’istituto previdenziale precisa che questa interpretazione è l’unica possibile poiché è anche sostenuta da un parere di merito del Ministero del Lavoro.
Non solo, il Ministero ribadisce anche l’impossibilità di retrodatare l’applicazione del minimale più favorevole per gli anni ante 2008.