L’Inps ha fornito diverse precisazioni riguardo alle nuove disposizioni in materia di fruizione dei permessi previsti dall’articolo 33 della legge 104/92 in base alle indicazioni contenute nella precedente circolare dell’istituto stesso emessa nel 2010, la 155/2010.
La legge 183/2010, in particolare all’articolo 24, ha apportato diverse modifiche alla disciplina in materia di permessi per l’assistenza a persone con disabilità in situazione di gravità.
L’Inps, allo scopo di offrire tutte le informazioni utili, ha attivato le sue strutture periferiche per fornire tutti i chiarimenti di carattere operativo-procedurale.
In effetti, l’Inps chiarisce che il parente o affine di terzo grado, se interessato a fruire dei benefici in parola, dovrà allegare in busta chiusa indirizzata al Centro Medico Legale territorialmente competente la documentazione sanitaria inerente lo stato di salute del coniuge e/o del/i genitore/i utile e idonea a comprovare la sussistenza della patologia invalidante stessa.
L’istituto previdenziale ribadisce che gli uffici dovranno riesaminare, alla luce del nuovo disposto normativo, le domande pervenute da parenti e affini di terzo grado dei soggetti in situazione di disabilità grave nonchè quelle presentate da più familiari (a meno che non si tratti dei due genitori) per l’assistenza allo stesso soggetto con disabilità in situazione di gravità.
L’Inps precisa che gli operatori dovranno sospendere i provvedimenti in corso al giorno precedente la data di entrata in vigore della legge n. 183/2010 (24 novembre 2010) ed inviare agli interessati lettere specifiche, prodotte dalla procedura di gestione delle domande.
Attraverso queste lettere verrà richiesto agli interessati di presentare dichiarazioni atte a verificare la sussistenza dei requisiti, così come previsti dalle nuove disposizioni, per la fruizione dei permessi in oggetto.
Se le dichiarazioni non perverranno alle Sedi Inps entro il 31 marzo 2011, verrà inviata ai richiedenti dei permessi in oggetto la comunicazione di cessazione del provvedimento di autorizzazione al conguaglio (nel caso di pagamento a conguaglio della prestazione) o di reiezione (nel caso di pagamento diretto della prestazione) con effetto dal 24 novembre 2010.
Gli uffici avranno cura di inviare agli interessati, nel più breve tempo possibile, le lettere emesse dalla procedura secondo le modalità previste dalla normativa per la rapida definizione dei casi e per limitare l’eventuale possibile contenzioso.