L’INPS, con la circolare n. 33 del 5 marzo 2010, intende fornire chiarimenti in materia di riscatto dei periodi di occupazione in lavori socialmente utili ai fini del diritto alla pensione.
I periodi di impiego nelle attività di lavori socialmente utili, per i quali viene erogato il relativo assegno fino al 31 luglio 1995, sono riconosciuti figurativamente utili ai fini del conseguimento del diritto alla pensione e ai fini della determinazione della misura della pensione stessa.
Questo stabilisce l’art.1, comma 9, del decreto legge 1 ottobre 1996, n. 510 convertito con modificazioni in legge 28 novembre 1996, n. 608 e dell’art. 7, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223.
Dal 1° agosto 1995, invece, i periodi di lavoro socialmente utili, per i quali continua ad essere erogato il relativo assegno, sono efficaci ai soli fini dell’acquisizione dei requisiti assicurativi per il diritto al pensionamento.
In virtù dell’art. 8, comma 19, del decreto n. 468/1997, detti periodi possono essere riscattati ai fini pensionistici (per la misura della pensione), ai sensi della normativa vigente, con particolare riguardo agli articoli 5 e seguenti del decreto 30 aprile 1997, n. 184.
La legge n. 468/1997 non ha stabilito alcun limite temporale di riscattabilità , né ha previsto alcun requisito contributivo per il relativo esercizio.
Di conseguenza la facoltà può essere esercitata a partire dalla data di entrata in vigore del decreto stesso, per tutti i periodi per i quali è stato erogato l’assegno per lavori socialmente utili e che ha comportato l’accredito del relativo contributo figurativo utile ai fini del diritto alla pensione.
Alla facoltà – esercitabile anche per una sola parte dei periodi in esame – possono perciò accedere tutti i lavoratori che hanno percepito l’assegno.
Possono beneficiare anche i soggetti che non hanno maturato alcun contributo utile ai fini della misura della pensione alla data di presentazione della domanda di riscatto.
La domanda di riscatto può essere presentata dai diretti interessati, o dai loro superstiti, e non è soggetta a termini di decadenza.
I periodi di godimento dell’assegno per lavori socialmente utili, efficaci ai soli fini del diritto alla pensione, sono accreditati d’ufficio e sono rilevabili direttamente dall’estratto conto, e di conseguenza non è richiesta alcuna particolare documentazione.
La predetta circolare si sofferma anche sulla modalità di calcolo dell’onere di riscatto che deve essere messo in relazione con l’anzianità contributiva che il richiedente può far valere (meno o almeno 18 anni di contributi).
Non solo, la circolare n. 34 fornisce informazioni precise sul meccanismo utilizzato per determinare la retribuzione imponibile da utilizzare ai fini del calcolo.
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