In base al comunicato della Presidenza del Consiglio dei Ministri pubblicato in G.U. n. 48 del 28 febbraio 2011 si informa che sono state rivalutate per l’anno 2011 gli importi dell’assegno al nucleo familiare.
Si ricorda che, con effetto dal 1 gennaio 1999, in favore dei nuclei familiari composti da cittadini italiani residenti, con tre o più figli tutti con età inferiore ai 18 anni, che risultino in possesso di risorse economiche non superiori al valore dell’indicatore della situazione economica, di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 e successive modificazioni, è concesso un assegno familiare.
L’assegno è riparametrato sulla base della scala di equivalenza tenendo anche conto delle maggiorazioni previste. L’importo in misura intera dell’assegno al nucleo familiare, spettante per tredici mensilità, è per il 2011 pari a 131,87 euro mensili.Si ricorda che l’importo dell’ assegno spetta in misura intera se il reddito Ise del nucleo richiedente è uguale o inferiore alla differenza tra il valore della situazione economica relativa al nucleo e l’importo annuo dell’assegno stesso.
L’importo dell’assegno è erogato in misura ridotta allo stesso nucleo di 5 persone che abbia un reddito Ise superiore a 22.021,69 euro ma inferiore a 23.736,50. L’importo spettante, in questo caso, è pari alla differenza tra il valore della situazione economica ed il reddito Ise del nucleo e non può comunque essere inferiore a 10,33 euro annui.
La prestazione non spetta se il reddito Ise del nucleo è superiore al valore della situazione economica corrispondente al nucleo stesso e lo stesso criterio si adotta in caso di nuclei di diversa composizione.
La domanda, da presentare al Comune di residenza, deve essere inviata entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello per il quale è richiesta la prestazione. Si ricorda che l’assegno non costituisce reddito ai fini fiscali e previdenziali ed è cumulabile con gli altri trattamenti di famiglia eventualmente erogati dagli Enti locali, dall’Inps e con l’assegno di maternità previsto dal decreto 151/01.
L’assegno è erogato ai cittadini italiani e agli stranieri titolari dello status di rifugiati politici e di protezione sussidiaria, ma non ne hanno diritto gli extracomunitari anche se in possesso del titolo di soggiorno.