L’Inps, attraverso il messaggio n. 18290 del 26 settembre 2011, segnala che, in previsione della scadenza del 30 settembre per l’invio delle domande di coloro che maturano i requisiti entro il 31 dicembre 2011, i diversi aspetti di ordine normativo e amministrativo che devono seguire i lavoratori interessati alla prossima scadenza.
In effetti, alla fine di settembre scade la prima finestra utile, ovvero per i lavoratori che hanno maturato i requisiti entro il mese di dicembre 2011, per usufruire della riduzione dei requisiti per i lavoratori che riusciranno a dimostrare di aver svolto lavoro usurante. Il riconoscimento dei requisiti agevolati per usufruire della pensione di anzianità nei termini ridotti, così come previsto dal decreto legislativo n. 67/2011.
Ricordiamo che l’articolo 2 del decreto n. 67/2011 prevede che ai fini dell’accesso al beneficio il lavoratore interessato deve trasmettere la relativa domanda e la necessaria documentazione entro il 30 settembre 2011 qualora abbia già maturato o maturi i requisiti agevolati entro il 31 dicembre 2011 o, in alternativa, entro il 1° marzo dell’anno di maturazione dei requisiti agevolati qualora tali requisiti siano maturati a decorrere dal 1° gennaio 2012.
L’Inps ricorda che per la domanda, da presentare direttamente agli uffici Inps o tramite i Patronati, occorre utilizzare il modello cartaceo AP45, disponibile sul sito internet dell’Istituto e in allegato al messaggio 16762 del 25/8/2011, pubblicato nella sezione “circolari e messaggi” del portale Inps.
Per il nostro istituto previdenziale saranno ritenute valide anche le domande presentate dal 26 maggio 2011 anche se mancanti della specificazione dei periodi di svolgimento delle attività lavorative e della necessaria documentazione, purché l’integrazione avvenga entro il 30 settembre 2011.
Il diritto al trattamento pensionistico anticipato è esercitabile qualora i lavoratori abbiano svolto una o più delle attività lavorative previste dal decreto secondo le modalità previste, per un periodo di tempo pari ad almeno sette anni, compreso l’anno di maturazione dei requisiti, negli ultimi dieci di attività lavorativa, per le pensioni aventi decorrenza entro il 31 dicembre 2017, e ad almeno la metà della vita lavorativa complessiva, per le pensioni aventi decorrenza dal 1° gennaio 2018.