L’Inps, attraverso il messaggio n. 14113 dello scorso 31 agosto 2012, ha comunicato che sarà prorogato per tutto il 2012 lo sgravio contributivo edile previsto dall’articolo 29 del decreto legislativo n. 244/1995.
Infatti, lo sgravio contributivo prevede una quota dell’11,50% in favore delle imprese edili, anche artigiane e cooperative, che operano in edilizia conteggiati per i periodi di paga nel periodo gennaio/dicembre 2012 a patto che le aziende interessate provvedano ad attivarsi attraverso il canale telematico appositamente predisposto . l’Inps ricorda, però, che gli operai interessati devono avere un orario settimanale di 40 ore e le aziende devono essere in possesso del DURC.
Ricordiamo, così come lo stesso Istituto previdenziale ha posto in evidenza, che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha la facoltà di confermare o rideterminare ogni anno lo sgravio; in effetti, qualora ogni il 31 luglio di ogni anno, il Ministero non intervenga con un apposito decreto si deve applicare la riduzione determinata nel corso dell’anno precedente.
Visto che lo scorso anno era stata applicata una quota pari all’11,50%, la stessa percentuale sarà applicata anche nel corso dell’anno con decorrenza dal primo gennaio 2012 e fino a tutto il 31 dicembre 2012.
Non solo, l’Inps ricorda, come messo in evidenza nel messaggio stesso, il beneficio si applica alle contribuzioni che non riguardino il Fondo pensioni lavoratori dipendenti e riguarda solo gli operai occupati con un orario di lavoro di 40 ore settimanali.
Per usufruire di questo beneficio è necessario inoltrare l’istanza telematica dal 31 agosto 2012 secondo le modalità indicate nel messaggio del nostro Istituto previdenziale avendo cura di utilizzare i codici istituiti per il recupero degli arretrati e per il godimento corrente così come richiamati nel messaggio 12320/2012.
Il messaggio n. 12320 del 2012, informa che le posizioni contributive delle aziende aventi diritto allo sgravio saranno aggiornate automaticamente dai sistemi informativi centrali entro il giorno successivo all’invio dell’istanza.
I datori di lavoro possono così usufruire di un beneficio non di poco conto in questo particolare momento economico.