Lo sgravio di secondo livello è stato introdotto dalla legge 24 dicembre 2008 per il triennio 2008-2010, mentre il decreto del 19 dicembre 2009 lo ha disciplinato per l’anno 2009.
L’Inps precisa che con la circolare n. 39 del 18 marzo 2010 sono stati illustrati i contenuti del beneficio contributivo e fornite, altresì, le prime indicazioni per richiedere lo sgravio previsto dalla legge.
Inoltre, con il messaggio n. 16214/2010 è stata successivamente rilasciata la procedura di acquisizione e trasmissione domande relative allo sgravio contributivo per l’incentivazione della contrattazione di secondo livello, riferito agli importi corrisposti nell’anno 2009.
L’Inps attraverso il messaggio n. 21389 del 17 agosto 2010 intende illustrare le modalità operative che i datori di lavoro dovranno osservare per la concreta fruizione del beneficio contributivo ex lege n. 247/2007.
L’istituto previdenziale osserva che gli importi comunicati ai soggetti ammessi costituiscono la misura massima dell’agevolazione conguagliabile.
Se le aziende, per motivazioni connesse all’impianto stesso della contrattazione di secondo livello o per cause varie di natura diversa, avessero titolo ad un importo inferiore, il conguaglio dovrà limitarsi alla quota di beneficio effettivamente spettante.
Non solo, per il calcolo dello sgravio deve essere presa in considerazione l’aliquota in vigore nel mese di corresponsione del premio.
Si ricorda, inoltre, che la fruizione del beneficio soggiace alla previsione di cui all’articolo 1 della legge n. 296/2006 in materia di regolarità contributiva e di rispetto della parte economica degli accordi e contratti collettivi.
Il messaggio dell’Inps precisa, inoltre, che, in base al decreto interministeriale 19 dicembre 2009, si ha affidato all’Istituto la gestione del beneficio contributivo, anche con riferimento ai lavoratori iscritti ad altri Enti previdenziali (INPDAP – INPGI- IPOST – ENPALS).
Ai fini della fruizione dello sgravio contributivo riferito ai lavoratori in questione, le aziende autorizzate provvederanno a rivolgersi direttamente agli Enti interessati.
Con riguardo ai lavoratori per i quali i datori di lavoro assolvono all’Inps le “contribuzioni minori”, lo sgravio dovrà essere operato sulla posizione contributiva in essere presso l’Istituto, limitatamente alla quota spettante sulle medesime contribuzioni.