L’Inps, attraverso la circolare n, 24 del 4 febbraio 2011, fissa i nuovi riferimenti economici, in vigore dal 1 gennaio dell’anno in corso, degli importi massimi dei trattamenti di integrazione salariale, mobilità e disoccupazione.
I dati forniti dall’Inps si riferiscono al lordo ed al netto della riduzione prevista dall’articolo 26 della legge n. 41/86 e distinti in base alla retribuzione soglia di riferimento.
Nella stessa circolare l’Istituto diffonde anche la misura dell’importo mensile dell’assegno per le attività socialmente utili.
Il testo legislativo di riferimento, legge n. 247/2007, prevede che, con effetto dal 1 gennaio di ciascun anno, gli aumenti sono determinati nella misura del 100 per cento dell’aumento derivante dalla variazione annuale dell’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati.
Con una retribuzione inferiore o uguale a 1.961,80 l’importo dell’integrazione salariale netto attribuito è pari a 853,84, mentre con una retribuzione superiore al limite precedente il lavoratore ha diritto a percepire un importo netto pari a 1.026,24.
Questi importi massimi devono essere incrementati nella misura ulteriore del 20 per cento per i trattamenti di integrazione salariale concessi in favore delle imprese del settore edile e lapideo per intemperie stagionali.
Per quanto riguarda l’indennità di mobilità si ricorda che gli importi massimi sono applicabili per i casi di licenziamento avvenuto successivamente al 31 dicembre 2010.
Questi importi sono uguali a quelli attribuiti secondo la disciplina dei trattamenti di integrazione salariale.
Per i lavoratori che hanno diritto al trattamento speciale di disoccupazione per l’edilizia l’importo da corrispondere è fissato, per l’anno 2011, a 558,27 euro.
Gli importi massimi mensili dell’indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali, per la quale non opera la riduzione di cui all’articolo 26 della legge 41/86, sono pari, per il 2011, ad euro 906,80 e ad euro 1.089,89.
I lavoratori che usufruiscono l’indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti ridotti e quella agricola con requisiti normali e ridotti, da liquidare con riferimento all’attività svolta nel corso dell’anno 2010, dispongono di un assegno di euro 892,96 ed euro 1.073,25.