Il maggiore istituto previdenziale italiano ha messo a punto una nuova procedura per l’attribuzione e gestione delle posizioni contributive per le agenzie di somministrazione.
La decisione Inps arriva con la circolare n. 149 del 24 novembre del 2010 tanto da definire una nuova modalità di compilazione del flusso UniEmens.
Ricordiamo che le imprese, o agenzie, di somministrazione sono abilitate dal Ministero del lavoro e sono inserite in un apposito albo informatico istituito presso il medesimo Dicastero.
Le agenzie di somministrazione si dividono in due settori: generaliste e specialistiche.
Le agenzie di tipo generaliste sono abilitate a tutte le attività attività sia a tempo determinato sia indeterminato. Al contrario, quelle specialistiche sono state abilitate per svolgere delle attività specifiche.
In questo contesto rientrano, ad esempio, quelle che offrono servizi di consulenza e assistenza nel settore informatico o servizi di pulizia, custodia e portineria.
Non solo, rientrano tra le specialistiche la gestione di call-center, nonché per l’avvio di nuove iniziative imprenditoriali nelle aree Obiettivo 1 di cui al regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali.
Recentemente, in materia di somministrazione, sono state approntate modifiche alla disciplina dalla legge finanziaria 2010. Tra queste, va segnalata soprattutto la riattivazione dell’istituto della somministrazione a tempo indeterminato (staff leasing), in precedenza abrogato dalla legge n. 247/2007 e l’estensione della sua applicazione.
In particolare, in tutti gli altri casi previsti dai contratti collettivi di lavoro nazionali, territoriali o aziendali stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro, sindacati, comparativamente più rappresentative (lettera i dell’articolo 20, c. 3 del del D.lgs n. 276/2003) e in tutti i settori produttivi, pubblici e privati, per l’esecuzione di servizi di cura e assistenza alla persona e di sostegno alla famiglia (lettera ibis del medesimo articolo 20, c. 3).
Le agenzie di somministrazione sono anche autorizzate all’attività di intermediazione, ricerca e selezione del personale e supporto alla ricollocazione professionale e che le stesse possono, altresì, gestire specifici programmi di formazione, inserimento o riqualificazione professionale a favore di lavoratori svantaggiati.
La disciplina previdenziale in materia di somministrazione è quella dettata dall’articolo 25 del del decreto n. 276/2003 e successive modificazioni e integrazioni.
io le chiuderei tutte quante, sono inutili