La Corte Costituzionale è intervenuta in materia con la sentenza n. 80/2010 pubblicata nella gazzetta Ufficiale n. 9 del 3 marzo 2010.
La Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 2 della legge 24 dicembre 2007 n. 244, conosciuta anche come legge finanziaria 2008, nella parte in cui fissa un limite massimo al numero dei posti degli insegnanti di sostegno e nella parte in cui esclude la possibilità, già contemplata dalla legge 27 dicembre 1997, n.449, di assumere insegnanti di sostegno in deroga, in presenza di classi di studenti con disabilità grave, una volta esperiti gli strumenti di tutela previsti dalla normativa vigente.
La legge n. 244/2007 prevede che il numero dei posti degli insegnanti di sostegno a decorrere dall’anno scolastico 2008/2009, non può superare complessivamente il 25% del numero delle sezioni e delle classi previste nell’organico di diritto dell’anno scolastico 2006/2007.
La finanziaria 2008 ha così modificato la precedente normativa che prevedeva esplicitamente deroghe nell’assegnazione degli insegnanti di sostegno nei casi di alunni con disabilità particolarmente gravi.
La Corte Costituzionale, intervenendo in materia, ha voluto precisare che i disabili non costituiscono un gruppo omogeneo. Vi sono, infatti, forme diverse di disabilità: alcune hanno carattere lieve ed altre grave. Per ognuna di esse è necessario, pertanto, individuare meccanismi di rimozione degli ostacoli che tengano conto della tipologia di handicap da cui risulti essere affetta in concreto una persona. Ciascun disabile è coinvolto in un processo di riabilitazione finalizzato ad un suo completo inserimento nella società processo all’interno del quale l’istruzione e l’integrazione scolastica rivestono un ruolo di primo piano.
La Corte afferma che la norma costituisce uno degli strumenti attraverso i quali è reso effettivo il diritto fondamentale all’istruzione del disabile grave.
La ratio della norma, che prevede la possibilità di stabilire ore aggiuntive di sostegno è, infatti, quella di apprestare una specifica forma di tutela ai disabili che si trovino in condizione di particolare gravità.
Le disposizioni contenute nella legge finanziaria 2008 sono illegittime nella parte in cui, stabilendo un limite massimo invalicabile relativamente al numero di ore di insegnamento di sostegno, comportano automaticamente l’impossibilità di avvalersi di insegnanti specializzati che assicurino al disabile grave il miglioramento della sua situazione nell’ambito sociale e scolastico.