Con la Circolare n.1 del 7 gennaio 2013 l’INPS spiega le novità introdotte dalla Riforma del Lavoro nell’ambito dell’integrazione salariale: le modifiche riguardano in particolare le nuove imprese, i settori ammessi, i nuovi importi e le procedure di accesso alle indennità. In sintesi, in base alla legge 92/2012 cambia il sistema delle tutele in costanza di rapporto di lavoro.
La Riforma Fornero, in base all’art. 3, comma 1, ha esteso l’integrazione salariale anche alle imprese che prima potevano essere ammesse solo con provvedimenti legislativi mirati, ovvero mediante finanziamenti autorizzati ogni anno nelle Leggi di Stabilità.
Nello specifico, possono fruire dell’integrazione salariale le imprese esercenti attività di commercio con più di 50 dipendenti; le agenzie e operatori di viaggio e turismo con più di 50 dipendenti; le imprese di vigilanza con più di 15 dipendenti; le imprese del trasporto aereo a prescindere dal numero di dipendenti; le imprese del sistema aeroportuale a prescindere dal numero di dipendenti.
Inoltre la Riforma del Lavoro ha messo a regime l’indennità di mancato avviamento al lavoro nel settore portuale (articolo 3, comma 2), ha modificato i requisiti di accesso per le imprese in procedura concorsuale (articolo 2, comma 70), ha abrogato, in base all’articolo 4, comma 47, la normativa relativa al rilascio della dichiarazione di immediata disponibilità (DID).
Il trattamento di integrazione salariale (art. 4, comma 40) decade se il beneficiario rifiuta un corso di formazione o riqualificazione o in assenza di frequenza regolare senza giustificato motivo.
APPROFONDIMENTI
*Il Ministero del Lavoro sulla decadenza dal diritto di integrazione salariale
*I criteri concessivi dei trattamenti di integrazione salariale
*Inps, nuovi trattamenti di integrazione salariale, mobilità e disoccupazione