In arrivo una circolare congiunta dei Ministri Sacconi e Gelmini del 4 agosto 2011 con l’intento di offrire forniscono chiarimenti in merito all’attività di intermediazione tra domanda e offerta di lavoro svolta da scuole e università, ulteriormente semplificata dalla manovra economica della legge n. 111 del 15 luglio 2011 che elimina l’obbligo di richiedere l’autorizzazione.
In effetti, con il recente intervento legislativo la funzione di intermediazione, introdotta dalla Legge Biagi (articoli 6 e 50 del Decreto legislativo n. 276/2003) e poi rafforzata dal Collegato lavoro (Legge n. 183 del 4 novembre 2010), prevede che gli istituti scolastici superiori, gli atenei e i consorzi universitari pubblichino sui loro siti istituzionali e sul portale del Ministero del Lavoro identificato come Cliclavoro i curricula di studenti, diplomati e laureati, per renderli gratuitamente accessibili alle imprese migliorando di ingresso dei giovani nel mercato del lavoro.
La circolare pone in evidenza le regole che disciplinano questa attività e differisce tra le scuole e le università. Le scuole dovranno pubblicare i curricula di tutti gli studenti iscritti all’ultimo anno e tenerli on line per almeno 12 mesi; le università, invece, dovranno rendere accessibili i curricula dei propri studenti dalla data di immatricolazione e fino ad almeno i 12 mesi successivi al conseguimento del titolo di studio e permettere di interconnettersi alla borsa nazionale del lavoro per il tramite del portale del Ministero del Lavoro secondo le modalità che saranno definite con un prossimo decreto ministeriale. Le università dovranno rilasciare alle Regioni e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali ogni informazione utile relativa al monitoraggio dei fabbisogni professionali e al buon funzionamento del mercato del lavoro.
Non solo, la nota stabilisce che gli istituti di scuola secondaria di secondo grado, statali e paritari, le Università, pubbliche o private, e i consorzi universitari che intendono svolgere attività di intermediazione saranno iscritti in un’apposita sezione dell’albo informatico.
Fonte Ministero del lavoro e delle politiche sociali.