La Direzione Generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro fornisce risposta ad un quesito posto da società derivate dalla trasformazione delle compagnie portuali – contributi CIG e decontribuzione.
La Federazione Italiana Lavoratori Trasporti – FILT- CGIL ha presentato istanza di interpello per conoscere il parere della Direzione generale in merito alla problematica afferente all’applicabilità o meno dell’obbligo di versamento della contribuzione per cassa integrazione guadagni ex art. 9, L. n. 407/1990, alle società cooperative derivate dalla trasformazione delle compagnie portuali di cui all’art. 21, comma 1 lett. b), L. n. 84/1994.
In particolare, si chiede se, a seguito dell’emanazione all’art. 19, comma 12, D.L. n. 185/2008 (convertito nella L. n. 2/2009), concernente le modalità di erogazione dell’indennità per mancato avviamento al lavoro con riferimento ai lavoratori portuali che prestano lavoro temporaneo, sia possibile continuare a configurare l’obbligo contributivo di cui sopra gravante sulle aziende industriali con lavoratori sospesi dal lavoro o con attività ad orario ridotto in dipendenza di crisi economiche o nelle ipotesi di ristrutturazione o riorganizzazione aziendale.
In base alle considerazioni della Direzione Generale per l’Attività Ispettiva si pone in evidenza che da un’interpretazione sistematica delle norme, il rapporto tra le stesse può essere letto sotto il profilo della specialità. L’art. 19, comma 12 potrebbe infatti considerarsi diposizione di carattere speciale ovvero complementare, in ordine ai soggetti beneficiari dell’indennità, rispetto al disposto di cui all’art. 9, quale norma avente natura generale.
Per questa considerazione l’indennità di mancato avviamento di cui all’art. 19 risulta erogata soltanto per i lavoratori portuali che svolgono prestazioni temporanee; per converso, nei confronti di tutte le altre tipologie di lavoratori continuerà a trovare applicazione la norma di cui all’art. 9, L. n. 407/1990, ai fini del versamento dei contributi in forma agevolata da parte delle aziende in crisi.
Di conseguenza in relazione ai lavoratori temporanei del settore portuale le cooperative in questione non siano tenute al versamento dei contributi nella misura fissata dall’art. 9 citato a far tempo dall’entrata in vigore dell’art. 19, comma 12, del D.L. n. 185/2008.