Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha risposto ad un interpello, protocollato come 7/2012, presentato dalla Confederazione Nazionale dell’Artigianato avente come oggetto “art. 12, D.Lgs. n.81/2008 e successive modificazioni e integrazioni – valutazioni del rischio e utilizzo delle procedure standarizzate di aui all’articolo 29, comma 5, del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni nelle aziende fino a 10 lavoratori”.
In particolare, la Confederazione Nazionale dell’Artigianato ha chiesto al Ministero di chiarire il ruolo dell’articolo 28 del decreto legislativo n. 81/2008 in merito alla preparazione del documento di valutazione dei rischi. Infatti, l’associazione degli artigiani ha chiesto al Ministero di pronunciarsi sulla possibilità che le aziende fino a dieci lavoratori possano preparare il documento di valutazione dei rischi applicando integralmente l’articolo 28 del decreto legislativo n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni , senza, tuttavia, utilizzare le procedure standarizzate di valutazione dei rischi, previste dall’articolo 29, comma 5, del decreto legislativo n. 81/2008.
Da parte sua, il Ministero, ribadendo l’importanza della norma, ricorda che il contenuto dell’articolo 29 è stato pensato allo scopo di offrire alle aziende, fino a dieci dipendenti, uno strumento per permetta di redigere il proprio documento di valutazione dei rischi in modo coerente con quanto dispone il decreto legislativo n. 81/2008.
In riferimento al disposto
la scelta dei criteri di redazione del documento è rimessa al datore di lavoro, che vi provvede con criteri di semplicità, brevità e comprensibilità, in modo da garantire la completezza e l’idoneità quale strumento operativo di pianificazione degli interventi aziendali e di prevenzione
Il Ministero ricorda il ruolo fondamentale del datore di lavoro alla necessità di valutazione di tutti i rischi sul lavoro, così come prevede l’articolo 28, e di rivisitare la valutazione a seguito di modifiche del processo produttivo: è il datore di lavoro che ha l’onere di dimostrare, elaborando per l’appunto il documento di valutazione, di avere ottemperati gli obblighi sulla sicurezza sul lavoro.
L’interpello chiarisce un argomento importante in fatto di sicurezza sul lavoro.