Finalmente la Corte costituzionale ha deciso, sentenza n. 234 dello scorso 22 luglio 2011, l’illegittimità costituzionale degli articoli 6, comma 7 e 1, della legge 236/1993 estendendo anche ai titolari di assegno di invalidità il diritto di opzione tra il trattamento ordinario di disoccupazione e l’assegno di invalidità, in caso di licenziamento.
La normativa in vigore concede tale facoltà solo in caso di concorso tra il diritto al trattamento di mobilità e quello all’assegno o pensione di invalidità è stata ritenuta, dai giudici della corte, lesiva del principio di uguaglianza dei cittadini.
La Corte Costituzionale non è stata dello stesso avviso dell’Inps che aveva chiesto l’infondatezza dell’incostituzionalità perché non può esserci la comparabilità tra l’istituto dell’indennità di disoccupazione e quello dell’indennità di disoccupazione. Secondo l’INPS, infatti, nei due istituti sarebbero diversi la natura giuridica, i presupposti di applicabilità e la struttura, per cui, come rimarcato dalla Corte nella citata ordinanza n. 297 del 2000, la pronuncia additiva richiesta non sarebbe “a rime obbligate”.
Per la Corte l’indennità ordinaria di disoccupazione e l’indennità di mobilità − valutate non in astratto ma con specifico riferimento alla ratio della disposizione di cui si chiede l’estensione – presentano, nella finalità e nella struttura, assorbenti analogie, perché tali sussidi rientrano nel più ampio genus delle assicurazioni sociali contro la disoccupazione.
La Corte richiama anche la sentenza n. 184 del 2000 dove si è affermato che, nell’ambito dei cosiddetti “ammortizzatori sociali”, l’indennità di mobilità è finalizzata a favorire il ricollocamento del lavoratore in altre imprese ed è, dunque, collegata ad una crisi irreversibile dell’impresa.
Per la Corte la norma censurata determina una lesione del principio di uguaglianza, dal momento che, come questa Corte ha avuto modo di chiarire nella più volte citata sentenza n. 218 del 1995,
il lavoratore parzialmente invalido, ove collocato in mobilità, viene a trovarsi in una situazione di più urgente bisogno del lavoratore valido, anch’egli collocato in mobilità, essendo prevedibile che egli, rispetto a quest’ultimo, abbia maggiori esigenze di mantenimento
e ancora
chi subisce plurimi eventi pregiudizievoli si trova esposto ad una situazione di bisogno maggiore di chi ne subisce uno solo e quindi il primo non potrà, rispetto a quest’ultimo, avere un trattamento deteriore
Alla luce della sentenza in argomento, anche il lavoratore titolare di un assegno di invalidità avente diritto contestualmente all’indennità di disoccupazione ordinaria, avrà la possibilità di optare per il trattamento più favorevole in riferimento al periodo coperto dalla disoccupazione.