I redditi percepiti per le collaborazioni svolte per le attività di ricerca danno luogo a contributi previdenziali trattenuti e versati all’Inps dall’ente di ricerca. Questa considerazione implica alcune cose, ad esempio, il familiare, ovvero il titolare dell’assegno di ricerca per l’esiguità dei redditi percepiti è fiscalmente a carico di un componente del nucleo familiare sia questo padre o madre, può dedurre questi contributi?
La materia è disciplinata dall’articolo 51 della legge n. 449 del 1997. Questa norma prevede per i titolari di assegni di ricerca l’esenzione ai fini dell’imposta sui redditi e l’iscrizione alla Gestione separata INPS, così come prevede l’articolo 2 della legge 8 agosto 1995 n. 335.
Il Tuir stabilisce che dal reddito complessivo si deducono, se non sono deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formarlo, i contributi previdenziali ed assistenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge e l’onere è deducibile anche se sostenuto per le persone indicate nell’art. 433 del codice civile fiscalmente a carico.
È chiaro che la deduzione degli oneri dal reddito complessivo è consentita nel presupposto che gli oneri stessi non siano stati dedotti nella determinazione dei singoli redditi.
L’istituto degli assegni di ricerca in linea generale rientrano tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e, per questa ragione, sono soggetti alle medesime regole di determinazione previste per i redditi di lavoro dipendente.
Ai sensi dell’art. 51 del TUIR, i contributi previdenziali e assistenziali versati dal datore di lavoro o dal lavoratore in ottemperanza a disposizioni di legge non concorrono alla formazione della base imponibile di tale categoria reddituale.
Questo determina un’importante conseguenza: i contributi previdenziali obbligatori per legge per i lavoratori dipendenti non si configurano quali oneri deducibili dal reddito complessivo in quanto rilevano nella determinazione dei redditi di lavoro dipendente e, per riflesso secondo le disposizioni dell’Agenzia delle Entrate, anche gli assegni di ricerca trovano la stessa considerazione: il titolare dell’assegno o il familiare che lo ha fiscalmente a carico possono beneficiare della deduzione dal reddito complessivo dei contributi trattenuti dall’ente di ricerca in qualità di sostituto d’imposta.