Poche ore fa abbiamo avuto modo di comprendere quale sia il principale pacchetto di norme che disciplinano le Stp, le nuove società tra professionisti. Abbiamo altresì avuto modo di notare come il pacchetto di regole che puntano a normare questa nuova forma societaria sia discretamente rigido, e come – tuttavia – molti punti rimangano ancora scoperti. Vediamo oggi di completare il quadro, andando a comprendere in che modo iscrivere le Stp al proprio Albo professionale.
Le norme disciplinanti queste forme giuridiche ci dicono in fatti che le società tra professionisti, oltre che alla Camera di commercio, devono essere iscritte in una sezione speciale degli albi o dei registri tenuti presso l’ordine o il collegio professionale di appartenenza dei soci. Una differenza è invece prevista per le c.d. “società multidisciplinari”, che devono essere iscritte all’ordine relativo all’attività individuata come prevalente (vedi anche il nostro commento sul precedente rinvio delle stp).
Per quanto concerne l’iter di iscrizione, è ben noto come la domanda debba essere presentata corredata dalla seguente documentazione:
- Atto costitutivo e statuto della società in copia autentica
- Certificato di iscrizione al registro delle imprese
- Certificato di iscrizione all’albo, elenco o registro dei soci professionisti che non siano iscritti presso l’ordine o il collegio cui è rivolta la domanda.
Nell’ipotesi in cui non sussistano – almeno in apparenza – i requisiti utili per poter procedere all’iscrizione, il diniego potrà essere pronunciato solo dopo che il legale rappresentante della società sia stato invitato a fornire al consiglio competente, anche verbalmente, entro un termine non inferiore a 15 giorni le proprie osservazioni. Inoltre, si tenga conto che il consiglio dell’ordine presso cui è iscritta la società procede, nel rispetto del principio del contraddittorio, alla cancellazione della stessa dall’albo qualora, venuto meno uno dei requisiti previsti dalla legge, la società non abbia provveduto alla regolarizzazione nel termine perentorio di tre mesi.
Nel corso delle prossime settimane torneremo nuovamente a occuparci di questo importante tema in evoluzione.