L’indennità di mobilità è uno strumento predisposto per favorire la rioccupazione di particolari categorie di lavoratori licenziati, consentendo loro di poter superare i momenti di difficoltà economica successivi ai licenziamenti. I lavoratori beneficiari di tale intervento dovranno appartenenre ad aziende dell’industria (con più di 15 dipendenti), del commercio (con più di 200 dipendenti), dell’artigianato dell’indotto, cooperative, e di attività di logistica (con più di 200 dipendenti).
Transitoriamente, è ammesso altresì l’intervento dell’indennità di mobilità anche per i lavoratori che rientrano nelle segueti categorie di azienda: commercio (tra 50 e 200 dipendenti), agenzie di viaggio e di turismo (più di 50 dipendenti), imprese di vigilanza (più di 15 dipendenti) attività di lgostica (tra 50 e 200 dipendenti).
Ma chi può beneficiare dell’indennità di mobilità, e come iscriversi nelle liste di mobilità? Innanzitutto, segnaliamo come possano beneficiare dell’intervento, i soli lavoratori assunti a tempo indeterminato e aventi qualifica di operaio, impiegato o quadro, licenziati e collocati in mobilità dalla propria azienda per motivazioni quali la cessazione di attività aziendale, ristrutturazione dell’azienda, trasformazione dell’attività aziendale, riduzione di personale, esaurimento della cassa integrazione straordinaria.
Tra gli ulteriori requisiti, come sopra già introdotto, anche l’appartenenza e l’iscrizione alle liste di mobilità compilate dall’ufficio regionale del lavoro. La domanda per poter avere accesso alle liste e, di conseguenza, poter potenzialmente beneficiare dell’indennità relativa, deve essere effettuata dal lavoratore, personalmente o tramite patronato, al Centro per l’Impiego o presso la Sede INPS competente, entro 68 giorni dal licenziamento.
► IL CONTROLLO FISCALE IN CASO DI INFORTUNIO
Alla domanda andranno allegati alcuni documenti: copia della lettera di licenziamento; modello MV10 detr fisc da consegnare ogni anno; modello ANF/prest se si domandano gli anf da rinnovare; copia delle ultime buste paga (in presenza di e-mens non correttamente compilati o mancanti).
► CASSA INTEGRAZIONE APRILE 2012
L’indennità decorrer dall’ottavo giorno se la domanda viene presentata entro i primi 7 giorni del licenziamento, o dalla scadaenza dell’indennità per mancato preavviso; in alternativa, decorrerà dal quinto giorno dalla data di presentazione della domanda, se la stessa viene presentata dopo il 7mo giorno.