Il Consiglio nazionale consulenti del lavoro (CNCL) ha reso noto con circolare n. 1054 dell’8 aprile 2011 che è stato recentemente affrontato il problema della iscrivibilità nel registro dei praticanti dell’Ispettore del lavoro.
La circolare in oggetto rende noto i motivi per i quali si ritiene che il dipendente del Ministero del Lavoro che svolga mansioni ispettive non possa essere praticante presso lo studio di un Consulente del Lavoro.
La ragione principale è dovuta fra l’altro al dovere di riservatezza e di segretezza che obbliga il professionista nei confronti del cliente.
Inoltre è rilevante anche l’aspetto deontologico nei confronti dell’Ente professionale, nonché i doveri di ufficio che sono immanenti nell’Ispettore del lavoro in ragione del suo “status”.
La circolare, inoltre, considera che:
– il praticantato è fondato sulla trasparenza del rapporto che si instaura tra professionista e praticante, e quindi sulla disponibilità del professionista a far conoscere al praticante i casi concreti trattati nel proprio studio.
– il professionista che porta a conoscenza di soggetti già “qualificati” le pratiche ad esso affidate, può anche incorrere nella violazione dell’obbligo di segretezza (art. 6 della L. 12/1979).
– il praticante “Ispettore del lavoro” non è esentato dai suoi obblighi legati alla funzione e status, per cui potrebbe incorrere in ipotesi di reato omissivo laddove venga a conoscenza di una irregolarità di sua competenza. Si troverebbe in una situazione di incompatibilità funzionale.
– inoltre i libri e documenti di lavoro presso lo studio del Consulente (art. 5 L. 12/1979 ) devono essere “a disposizione degli incaricati alla vigilanza”, e ciò contrasta con la presenza in studio del “praticante” Ispettore.
E’ evidente che l’Ispettore del lavoro ed il professionista sono figure ontologicamente diverse tra le quali non può sussistere un rapporto di praticantato reale e trasparente.
Pertanto non siano accoglibili, e devono essere respinte, le domande di iscrizione nel Registro dei praticanti presentate dagli ispettori del lavoro.
Per maggiori informazioni si rinvia all‘CNCL.