L’INPS ha reso noto alla propria utenza alcune novità in favore dei lavoratori impegnati nelle attività svolte dalle imprese e agenzie portuali; infatti, la legge n. 92/2012 ha introdotto, all’articolo 3, alcune modifiche in materia di lavoro.
Infatti, per questa particolare categoria di lavoratori sono state previste alcune novità interessanti per via dell’introduzione di una particolare indennità che sarà corrisposta dall’INPS in base a precisi requisiti oggettivi.
Leggendo l’articolo 3, al comma 2, si apprende che, a decorrere dal 1º gennaio 2013, ai lavoratori addetti alle prestazioni di lavoro temporaneo occupati con contratto di lavoro a tempo indeterminato nelle imprese e agenzie – articolo 17, commi 2 e 5, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni- e ai lavoratori dipendenti dalle società derivate dalla trasformazione delle compagnie portuali ai sensi dell’articolo 21, comma 1, lettera b), della medesima legge n. 84 del 1994, è riconosciuta un’indennità economica.
Infatti, l’importo dell’indennità è pari a un ventiseiesimo del trattamento massimo mensile di integrazione salariale straordinaria, comprensiva della relativa contribuzione figurativa e degli assegni per il nucleo familiare, per ogni giornata di mancato avviamento al lavoro, oltre alle giornate di mancato avviamento al lavoro che coincidano, in base al programma, con le giornate definite festive, durante le quali il lavoratore sia risultato disponibile.
In base alla comunicazione del nostro Ente previdenziale, l’indennità è riconosciuta per un numero di giornate di mancato avviamento al lavoro pari alla differenza tra il numero massimo di ventisei giornate mensili erogabili e il numero delle giornate effettivamente lavorate in ciascun mese, incrementato del numero delle giornate di ferie, malattia, infortunio, permesso e indisponibilità.
L’erogazione dei trattamenti da parte dell’INPS è subordinata all’acquisizione degli elenchi recanti il numero, distinto per ciascuna impresa o agenzia, delle giornate di mancato avviamento al lavoro, predisposti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in base agli accertamenti effettuati in sede locale dalle competenti autorità portuali o, laddove non istituite, dalle autorità marittime.