Sono molte le novità IVA 2013. Da gennaio sono entrate in vigore la nuove norme in attuazione della Direttiva n. 2010/45/UE, in particolare delle regole comunitarie su fatturazione e IVA. Le nuove norme si applicano alla fattura semplificata ed elettronica, che vanno ad aggiungersi a quelle sulla esigibilità e sull’IVA per cassa.
In sintesi, l’Iva 2013 si applica alle vendite e viene detratta dagli acquisti nella misura del 22%, da luglio 2013, con un incremento di un punto percentuale. Tuttavia è prevista l’IVA agevolata del 10% per alberghi, bar, ristoranti e altri prodotti turistici e particolari interventi di recupero edilizio e del 4% per generi alimentari di prima necessità, stampa quotidiana o periodica e libri e interventi per l’abbattimento delle barriere architettoniche.
Gli operatori economici in fase di vendita incassano l’IVA dal cliente e la versano all’Erario dopo aver recuperato l’imposta che a loro volta hanno pagato ai fornitori. Dunque, l’imposta grava solo sul consumatore finale.
L’Iva 2013 si applica alle operazioni di vendita di beni o servizi; è proporzionale al prezzo percepito dal soggetto passivo quale contropartita dei beni o servizi forniti; è dovuta in ogni fase del procedimento di produzione o distribuzione; è detraibile dall’imposta dovuta in modo che sia dovuta solo dal consumatore finale e solo sul valore aggiunto.
Per quanto riguarda l’Iva per cassa è disponibile online il depliant dell’Agenzia delle Entrate, nel quale viene spiegato come funziona il nuovo regime di Iva 2013 per cassa (cash accounting) introdotto dal Dl 83/2012 (articolo 32-bis) ed in vigore da dicembre 2012.
L’Iva per cassa non si applica più ad ogni singola operazione, ma è riservata a operazioni BtoB fra soggetti che esercitano attività di impresa, arti o professioni (anche enti no profit per attività commerciali) e consente di rimandare l’esigibilità IVA al momento del pagamento con detraibilità entro il secondo anno successivo al pagamento.
Possono applicare l’IVA per cassa imprese, artigiani o professionisti che fatturino, o prevedano di fatturare, fino a 2 milioni di euro (dai precedenti 200mila euro): nel calcolo vanno considerate tutte le operazioni attive, comprese quelle non assoggettate a IVA; se si supera il tetto il regime cessa automaticamente dal mese o dal trimestre successivo.
Nella liquidazione dell’ultimo mese o trimestre in cui è stata applicata l’IVA per cassa, è computato a debito l’importo dell’imposta non ancora versata in applicazione del regime IVA per cassa non più spettante. A partire dalla stessa liquidazione può essere esercitato il diritto alla detrazione dell’imposta non ancora detratta relativa agli acquisti effettuati e non ancora pagati.
APPROFONDIMENTI
*Imprese 2013: nuove norme per fiscalità e agevolazioni