L’Agenzia delle Entrate, con una risoluzione del 13 febbraio 2012 n. 15/E, intende chiarire l’ambito di applicazione dell’articolo 14, comma 11, della legge 12 novembre 2011 n. 183, ovvero nota anche come legge di stabilità 2012, il quale ha stabilito che i limiti per la liquidazione trimestrale dell’IVA sono i medesimi di quelli fissati per il regime di contabilità semplificata.
La disposizione ha così posto rimedio al disallineamento normativo creatosi tra il comparto IVA ed il comparto delle imposte dirette a seguito dell’innalzamento della soglia dei ricavi entro i quali è possibile usufruire del regime di contabilità semplificata, operato dal decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito dalla legge 12 luglio 2011, n. 106 (cosiddetto “decreto sviluppo”). I dubbi espressi riguardavano, in particolare, il parametro al quale collegare i nuovi limiti monetari e la possibilità, per i contribuenti trimestrali, di continuare a differire al 16 marzo dell’anno successivo il versamento del saldo del periodo d’imposta.
In merito al secondo punto il richiamo operato dal comma 11 dell’articolo 14 ai limiti fissati per il regime di contabilità semplificata non implica che a rilevare, ai fini della determinazione della periodicità degli adempimenti IVA, sia l’importo dei ricavi previsti dagli articoli 57 e 85 del decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917.
Ai fini della predetta determinazione continua a rilevare esclusivamente il volume d’affari, costituito dall’ammontare complessivo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi poste in essere nell’anno, con le eccezioni di cui all’articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. L’Agenzia delle Entrate rileva che l’innalzamento dei limiti monetari ha effetto anche con riferimento alla previsione di cui alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 542 del 1999, nel senso che i contribuenti che non superano le nuove soglie ed optano per la periodicità trimestrale, qualora evidenzino un saldo finale a debito, devono effettuare il versamento del conguaglio entro il 16 marzo dell’anno successivo, maggiorando l’importo dovuto della percentuale dell’1%