Per il versamento dell’Iva le opzioni variano in base alla modalità di presentazione della Dichiarazione annuale, che si può effettuare in due forme: in forma autonoma o in forma unificata. La scadenza del 18 marzo riguarda i contribuenti che presentano la dichiarazione Iva in forma autonoma: 18 lunedì in quanto il 16 marzo è sabato. Il versamento non va eseguito se l’importo dovuto è inferiore a 11 euro.
I contribuenti Iva che presentano la dichiarazione in forma unificata, ovvero insieme a quella dei redditi, la scadenza del 18 marzo rappresenta solo il saldo dell’imposta. Infatti, il versamento può slittare alla stessa scadenza prevista per i pagamenti da Unico 2013, cioè al 17 giugno o al 17 luglio, ma con una maggiorazione di quanto dovuto dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivo al 18 marzo.
Sono obbligati al versamento i soggetti Iva che presentano la Dichiarazione annuale in forma autonoma o in UNICO. In questo secondo caso possono versare l’IVA insieme alle altre imposte sui redditi, con una maggiorazione dello 0,4% per ogni mese di ritardo. Il versamento è obbligatorio per importi superiori a 10 euro e utilizzando il modello F24.
Le scadenze per la dichiarazione Iva in UNICO 2013
*saldo entro il 18 marzo in un’unica soluzione,
*saldo entro il 17 giugno (scadenza UNICO) pagando lo 0,4% in più per ognuno dei tre mesi di ritardo quindi +1,2%).
*prima rata entro il 18 marzo e le altre (di pari imposto) entro il 16 di ogni mese entro novembre, maggiorate ogni volta di uno 0,33% in più.
*prima rata entro il 17 giugno e maggiorazione 0,4% per ogni mese successivo al 16 marzo, più ulteriore maggiorazione 0,33% per ogni rata successiva alla prima.
Le scadenze per la dichiarazione Iva in forma autonoma
*saldo entro il 18 marzo in un’unica soluzione,
*a rate con maggiorazione dello 0,33% sull’importo di ogni rata successiva alla prima.
Il versamento Iva mancato o troppo basso comporta una sanzione amministrativa del 30%. In caso di evasione superiore ai 50mila euro per ciascun periodo d’imposta e fino al 27 dicembre dell’anno successivo al periodo d’imposta di riferimento sono previste sanzioni penali con la reclusione da sei mesi a due anni.
Il saldo Iva si paga con il modello F24, esclusivamente in modalità telematica. Si ricorda di riportare nella sezione “Erario” i codici tributo di seguito riportati:
*codice tributo “6099″ per IVA annuale saldo,
*codice tributo “1668” per gli interessi rateali,
*codice rate: se si scelgono nove rate “0109” per la prima rata di nove, se si sceglie il versamento in un’unica soluzione il codice è “0101“.
*anno di riferimento: 2012.
*importo: se in unica soluzione entro il 18 marzo arrotondato all’euro, negli altri casi indicato al centesimo.
*importo credito disponibile eventualmente utilizzato in compensazione.