Il padre lavoratore dipendente in congedo di paternità ha tutti i diritti riconosciuti alla madre nel caso di congedo obbligatorio per maternità.
Fra i diritti primari è il divieto di licenziamento per tutta la durata del congedo e fino a quando il bambino compie un anno. C’è il divieto assoluto di licenziamento e il diritto alla conservazione del posto. Anzi il licenziamento viene ritenuto nullo, a meno che non dipenda da giusta causa, come la cessazione dell’attività oppure la scadenza del termine di un contratto a tempo determinato.
Diritto del padre, dunque, anche alla conservazione del posto di lavoro: una tutela che si aggiunge a quella del divieto di licenziamento. Inoltre, il lavoratore ha diritto a rientrare nella stessa azienda nella quale era occupato all’inizio del periodo di congedo obbligatorio oppure può essere adibito ad un’altra unità produttiva, che tuttavia deve operare nello stesso comune. Questo diritto rimane fino ad un anno di vita del bambino. Naturalmente il padre lavoratore ha il diritto di svolgere le mansioni cui era addetto prima del periodo di assenza o anche mansioni equivalenti. Importante è conservare il lavoro.
Nel caso che il padre lavoratore decida di dare le dimissioni dal lavoro, si precisa quanto segue: per legge, fino al compimento di un anno di età del bambino, l’eventuale richiesta di dimissione deve essere convalidata presso il servizio ispettivo della Direzione provinciale del lavoro (DPL), allo scopo di evitare casi di dimissioni con vizio di volontà.