Intanto ricordiamo che ”monocommittenza” sta a definire il lavoro svolto per un unico datore di lavoro o per una sola azienda committente con contratto a progetto.
Il periodo di monocommittenza si riferisce, naturalmente, al periodo di tempo relativo all’ultimo rapporto di lavoro con contratto a progetto, al termine del quale si è verificata la “fine del lavoro” in quanto è stata portata a termine la realizzazione del progetto per il quale il lavoratore è stato assunto, appunto con contratto a progetto.
Naturalmente viene fatto un controllo per verificare se nel periodo di riferimento il richiedente abbia di fatto fornito contemporaneamente la sua collaborazione ad un solo committente e non a diversi committenti, poiché in tale caso è esclusa la monocommittenza e, di conseguenza, la prestazione assistenziale a sostegno del reddito. Si tratterebbe di dolo…
In altre parole, sono in regime di monocommittenza tutti i co.co.pro. che non abbiano svolto nello stesso periodo un’altra collaborazione con un altro datore di lavoro o un altro committente. È possibile, infatti, che nello stesso arco di tempo il beneficiario della prestazione abbia lavorato con diversi committenti, a condizione che i relativi periodi di co.co.pro. non si sovrappongano nel periodo di lavoro considerato ai fini della prestazione assistenziale dell’*indennità una tantum.
Ad esempio, se il lavoratore a progetto svolge lavoro di collaborazione con un solo committente nel periodo compreso fra il 1° gennaio e il 31 luglio e con un altro solo committente dal 1° luglio al 31 dicembre, i due periodi non si sovrappongono e quindi prevale il requisito della monocommitenza richiesto per l’indennità una tantum. Invece i periodi si sovrappongono se il lavoratore a progetto, nello stesso periodo, ad esempio dal 1° gennaio al 31 luglio, ha collaborato contemporaneamente con diversi committenti. In tal caso decade il diritto all’indennità una tantum prevista per i lavoratori a progetto in caso di perdita di lavoro o disoccupazione.