La riforma del lavoro 2012 del ministro Fornero in materia di mercato pubblico ha deciso di superare le precedenti limitazioni della normativa in vigore fino a luglio 2012. In effetti, per i committenti pubblici non esistono più i limiti sulle prestazioni da contrattualizzare.
Fino alla riforma del lavoro, il committente pubblico potevano attivare forme di prestazioni di lavoro occasionale accessorio relative a manifestazioni sportive, culturali, fieristiche o caritatevoli e di lavori di emergenza o di solidarietà , oltre alla possibilità di utilizzare prestatori di lavoro per le attività di supporto a quelle istituzionali.
Per gli effetti della modifica introdotta dal governo Monti, ora le amministrazioni locali non hanno poù il vincolo o le limitazioni del passato in materia di utilizzo dei buoni lavoro per le manifestazioni sportive, culturali, fieristiche o caritatevoli e di lavori di emergenza o di solidarietà , oltre che nei lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione di edifici, strade, parchi e monumenti.
In ambito di lavoro straniero, la riforma del lavoro supera la circolare n. 44/2009; infatti, con il nuovo testo sul lavoro la legge di riforma del mercato del lavoro, ossia la n.92/2012, ora si prevede la possibilità di computare il reddito da lavoro accessorio per ottenere il reddito necessario ai fini del rilascio del permesso di soggiorno, o del suo rinnovo.
In realtà , allo scopo di far recepire le modifiche in forma graduale è stato approntato un regime transitorio dove resta fermo l’utilizzo, seguendo la previgente disciplina, dei buoni per prestazioni di lavoro accessorio, già richiesti alla data di entrata in vigore della presente legge e comunque non oltre il 31 maggio 2013.
Per i buoni già in possesso dei committenti e per tutti quelli acquistati entro la stessa data si continua ad applicarsi la normativa previgente fino e comunque non oltre il 31 maggio 2013 e per questa ragion i voucher, o i buoni lavori, acquistati entro il 17 luglio 2012 continueranno ad operare.