Il Dipartimento della Funzione Pubblica, con nota prot. DFP n. 36924 del 14 settembre 2012, ha fornito un parere in merito alla trasformazione da tempo determinato a tempo indeterminato del dirigente richiesto dall’Università degli Studi di Salerno: un interessante parere che permette di ribadire il principio su cui deve reggere l’operato della pubblica amministrazione.
Il Dipartimento precisa, in base al disposto del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 164, che il reclutamento dei dirigenti non contempla la possibilità di bandire concorsi a tempo determinato, per l’accesso alla qualifica dirigenziale, e di trasformarli in contratti di lavoro a tempo indeterminato.
Secondo il Dipartimento, riconoscere questa possibilità determinerebbe un contrasto con i principi su cui deve reggersi la pubblica amministrazione, ovvero sull’imparzialità e sulla trasparenza. Infatti, concedere questa possibilità alla pubblica amministrazione potrebbe provocare delle scelte troppo discrezionali che possono mutare ogni volta in relazione al singolo concorso.
Non solo,
per il reclutamento dei dirigenti, una tale possibilità confliggerebbe con i principi che regolano l’autonomia della dirigenza e la separazione di competenza tra il vertice politico e quello amministrativo.
Anche se, sempre secondo il Dipartimento
di fronte a tali principi fondanti l’azione amministrativa, va da sé che l’autonomia riconosciuta alle amministrazioni pubbliche di definire regolamenti concorsuali propri, ex articolo 70, comma 13, del citato d.lgs 165/2001, deve svolgersi nell’ambito del rispetto degli stessi, in coerenza con la Costituzione e la disciplina contenuta nella fonte di rango primario
Ecco perché sono nulle qualsiasi disposizioni, inserite nel bando di concorso,
che consente all’amministrazione di procedere alla trasformazione del contratto di lavoro nel senso anzidetto
Il Dipartimento, allo scopo di sostenere il proprio parere, ricorda che, così come prevede il decreto legislativo 165/2001
In ogni caso, la violazione di disposizioni imperative riguardanti l’assunzione o l’impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, ferma restando ogni responsabilità e sanzione