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L’apprendistato dopo la Riforma Fornero: canale preferenziale per l’accesso dei giovani al lavoro

 La Riforma Fornero ha introdotto delle novità nell’ambito dell’apprendistato, mirate a valorizzarlo quale canale preferenziale per l’accesso dei giovani al mondo del lavoro. Il Testo Unico del 2011 in materia di apprendistato ha ridisegnato la disciplina promuovendo una maggiore condivisione delle parti sociali.

Il Testo Unico ha abrogato tutte le norme in vigore prima della Riforma, definendo tre tipologie di apprendistato:
*apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale per i giovani dai 15 ai 25 anni;
*apprendistato professionalizzante, per i giovani dai 18 ai 29 anni, mirato all’apprendimento di un mestiere;
*apprendistato di alta formazione, per i giovani dai 18 ai 29 anni, ma programmato per il conseguimento di una qualifica più elevata.

Inoltre, per la stipula del contratto, vengono precisati gli obblighi da rispettare: forma scritta del contratto; patto di prova e relativo piano individuale da redigere anche sulla base di moduli e formulari stabiliti dalla contrattazione collettiva entro trenta giorni dalla stipulazione del contratto; possibilità di inquadramento inferiore fino a due livelli rispetto alla categoria di diritto, in attuazione del CCNL, per i lavoratori addetti a mansioni o funzioni che richiedono la qualificazione al cui raggiungimento è finalizzato il contratto; la presenza di un tutor aziendale.

La disciplina generale dell’apprendistato è rimandata alla contrattazione collettiva, mediante relativi accordi interconfederali o contratti collettivi nazionali stipulati dalle associazioni più rappresentative.

Il contratto di apprendistato è definito chiaramente quale contratto di lavoro a tempo indeterminato, imperniato su vari step temporali: ovvero c’è una prima fase di formazione, della durata massima di cinque anni in base ai profili professionali individuati dalla contrattazione collettiva di riferimento.

Durante il periodo di formazione, viene introdotto un divieto di recesso solo per giusta causa o per giustificato motivo per le due parti del contratto, pena il rischio di una richiesta di risarcimento del danno per entrambi; al termine del periodo di formazione, entrambe le parti potranno recedere liberamente, previo preavviso obbligatorio durante il quale continuerà ad applicarsi la disciplina dell’apprendistato.

Nel caso che il recesso non sia esercitato al termine del periodo di formazione, il rapporto prosegue come normale rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

Concludendo, la Riforma Fornero si pone due obiettivi prioritari: valorizzare l’apprendistato quale canale privilegiato di accesso dei giovani al mondo del lavoro ribadendo l’obbligo formativo in capo al datore di lavoro e promuovere la stabilizzazione del rapporto di lavoro incentivandone il proseguimento al termine del periodo di formazione.

APPROFONDIMENTI
*Apprendistato e tirocini con la riforma Fornero
*Interrogazioni parlamentari al Ministro Fornero sull’apprendistato
*Al via la riforma dell’apprendistato

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