Lavorare da casa, utilizzando l’appartamento da residenza privata come studio professionale, potrebbe essere abbastanza pericoloso se la trasformazione non viene dichiarata correttamente. Lo spunto per approfondire tale aspetto normativo ci è offerto da una recente sentenza da parte del Tar del Lazio (2832/12) secondo cui le opere realizzate senza il permesso di costruire, tali da modificare sostanzialmente la destinazione d’uso dell’immobile, possono essere demolite.
La pronuncia del tribunale amministrativo regionale si riferisce a una recente vicenda accaduta a Roma, dove il proprietario dell’appartamento contrae un accordo di affitto con un nuovo inquilino, una società, indicando come oggetto di locazione quella “ad uso studio professionale”. Di qui i lavori sull’appartamento, con smantellamento della cucina per far spazio a scrivanie e impianti elettrici, e conseguente accertamento da parte della polizia municipale, con evidenza del fatto che i proprietari non posseggono l’idoneo titolo edilizio.
Da quanto sopra descritto, è scattato il provvedimento del Comune che ha ordinato la riduzione in pristino. Il perchè? La concessione per i lavori edilizi non è ovviamente sempre necessaria, ma non se ne può fare a meno quando i lavori consistono in interventi evidenti che alterano il territorio. Nella fattispecie oggetto di pronuncia, l’immobile ricadeva in una zona del piano regolatore della Capitale, che impone la titolarità del permesso di costruire.
Nonostante il tentativo di opposizione da parte dei titolari dell’appartamento, che cercano di far ricadere l’ipotesi nella violazione di legge ed eccesso di potere con riguardo all’errata applicazione e allo sviamento della normativa di riferimento, viene confermata la demolizione delle opere abusive, poiché determinata dal “mutamento di destinazione d’uso dell’immobile da abitazione e ufficio privato, con eliminazione del vano cucina e installazione di impianti telematici, elettrico e di condizionamento” rilevato dall’amministrazione.
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