Da diverso tempo si discute sul nuovo ruolo dei lavoratori nell’impresa al fine di incrementare la produttività dell’intero sistema economico.
Su questo argomento esistono diverse proposte di legge che intendono disciplinare la materia. In particolare, la proposta del deputato Volontè intende definire alcune norme in materia di partecipazione agli utili da parte dei lavoratori dipendenti delle piccole imprese.
In effetti, le piccole imprese artigiane e agricole, ovvero le realtà economicche che hanno un numero di dipendenti non superiore a dieci, sono quelle più colpite dalla crisi economica e che hanno la necessità di utilizzare, sempre di più, strumenti di questo tipo allo scopo di tutelare le proprie quote di mercato.
La partecipazione dei lavoratori, secondo la proposta di legge, è assicurata dalla forma di contratto di associazione in partecipazione.
Si tratta di una forma contrattuale definita dall’articolo 2549 del codice civile secondo la quale l’associante attribuisce all’associato una partecipazione agli utili della sua impresa o di uno o più affari verso il corrispettivo di un determinato apporto.
La caratteristica principale è che l’apporto di capitale o di lavoro, fornito dall’associato, non comporta ingerenza nella gestione dell’impresa.
L’associato non diventerà mai imprenditore, pur partecipando alla ripartizione degli utili.
Secondo la sentenza della Corte di cassazione n. 6466 del 2 luglio 1998, tale tipologia contrattuale si configura sostanzialmente in una collaborazione economica con l’associante che si configura come funzionale al raggiungimento di un obiettivo comune.
In sostanza, la proposta prevede che i prestatori di lavoro assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e che hanno maturato almeno sei anni di anzianità di servizio continuativo presso lo stesso datore di lavoro hanno la possibilità di chiedere di partecipare agli utili dell’impresa.
Gli accordi tra le parti potranno anche stabilire le modalità di liquidazione della quota di partecipazione agli utili.
La proposta di legge prevede, attraverso un decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, uno sgravio contributivo a favore del datore di lavoro.
Il ministero dovrà anche emanare una linea guida per la corretta utilizzazione del contratto di associazione in partecipazione di cui agli articoli dal 2549 al 2554 del Codice Civile che, in caso di contenzioso, potrà costituire elemento probatorio in caso di contenzioso tra le parti.