La legge n. 68/1999 disciplina il rapporto di lavoro dei disabili assunti secondo l’istituto dell’obbligatorietà.
La predetta legge richiama le parti ad una corretta procedura del collocamento mirato.
Per collocamento mirato dei disabili si intende quella serie di strumenti tecnici e di supporto che permettono di valutare adeguatamente le persone con disabilità nelle loro capacità lavorative e di inserirle nel posto adatto, attraverso opportune analisi, forme di sostegno, azioni positive e soluzioni dei problemi connessi con gli ambienti, gli strumenti e le relazioni interpersonali sui luoghi quotidiani di lavoro e di relazione.
Le indicazioni espresse dal Legislatore intendono soddisfare l’inserimento lavorativo dei soggetti disabili, ma, nel contempo, non risulta, nel testo della legge, menzionata espressamente quale tipologia contrattuale debba obbligatoriamente essere scelta per perseguirlo.
La legge, poi, pone in risalto, articolo 10, l’impossibilità da parte del datore di lavoro di costituire trattamenti economici e normativi diversi da quelle già presenti dai contratti collettivi e dalla leggi in materia, ma, anche in questo, non si fa nessun riferimento al tipologie contrattuali stipulate tra le parti.
Il Legislatore, oltre a pretendere dal datore di lavoro l’impossibilità di chiedere al disabile una prestazione non compatibile con le sue minorazioni, ha previsto che i trattamenti devono, in ogni caso, pur sempre conformarsi ai limiti previsti dalla disciplina legale o contrattuale salvo peculiari aspetti per i quali possano configurarsi profili di incompatibilità con le mansioni concretamente assegnate al lavoratore.
La Legge n. 68/1999 non prevede espressamente precisi divieti o prescrizioni nel senso del rispetto o dell’utilizzo di e determinate fattispecie contrattuali.
Per questa ragione pare evidente che non è preclusa, da parte del datore di lavoro, di stipulare contratti di lavoro a tempo determinato.
Questa interpretazione è avvalorata anche da diverse sentenze della Corte di Cassazione. Ad esempio, con sentenza n. 11440 del 26 ottobre 1991, la Suprema Corte non ritiene incompatibile con il sistema del collocamento obbligatorio l’apposizione del termine di durata al contratto di lavoro stipulato con soggetto appartenente alle categorie protette, avviati al lavoro nel sistema del collocamento obbligatorio previsto da detta legge, che non intende garantire unicamente la costituzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
Non solo, la Corte di Cassazione, con sentenza n. 14823 del 22 novembre 2001, ha ritenuto compatibile con il sistema del collocamento obbligatorio sia il contratto a tempo parziale, sia che il contratto a termine e di formazione e lavoro a patto che i contratti stipulati siano riconducibili alla libera volontà del lavoratore e nel rispetto dei requisiti di legge.