Aria di novità per i lavoratori distaccati in uno degli Stati membri dell’Unione Europea.
Dal 1° maggio 2010 entrano, infatti, in vigore le nuove disposizioni in materia di legislazione sociale applicabile ai lavoratori che si spostano all’interno dell’Unione Europea. In questo modo trovano applicazione le disposizioni contenute nel titolo II del Regolamento (CE) n. 883/2004 (artt. da 11 a 16) e nel titolo II del Regolamento di applicazione n. 987/2009 (artt. da 14 a 21).
La notizia è stata rilasciata dal Ministero del Lavoro.
Tra le modifiche apportate possiamo ricordare sostituzione del formulario E 101 con A1 con una durata di ventiquattro mesi; infatti, l’articolo 12 delle nuove disposizioni ha esteso la durata massima del distacco da dodici a ventiquattro mesi. Il formulario E 102 è invece stato abolito.
Il distacco può anche superare però il tetto previsto dei due anni, così come, tra l’altro, prevedono le nuove disposizione.
In questo caso il distacco deve essere prorogato, per particolari esigenze di servizio, per il periodo corrispondente: è possibile chiedere l’applicazione dell’art. 16 del Regolamento (CE) 883/2004, il cui contenuto è analogo a quello dell’art. 17 del Regolamento (CE) 1408/1971.
Le nuove disposizione non hanno modificato la competenza delle materie. Infatti, così come in passato, le competenze rimangono accentrate alle Direzioni Regionali Inps secondo l’articolazione territoriale individuata in base allo Stato membro in cui il lavoratore viene inviato.
Grazie alle nuove disposizioni si rendono così omogenee le norme in materia di distacco in quasi tutta l’Europa a meno di Paesi come Islanda, Norvegia, Liechtenstein (Paesi che hanno aderito all’accordo sullo Spazio Economico Europeo, o Accordo SEE) e Svizzera.
Per quanto riguarda il Paese elvetico esiste un accordo tra la Confederazione elvetica e gli Stati dell’Unione Europea, stipulato nel giugno del 2002, che prevede l’estensione della normativa comunitaria in materia di sicurezza sociale.
In questi quattro stati continuano così ad operare le precedenti disposizioni previste dai regolamenti CE nn, 1408/71 e 574/72, oltre a trovare ancora applicazione i formulari E 101 e E 102, alle condizioni previste dal regolamento CE n. 859 del 14 maggio 2003.