Per lavorare in Italia lo straniero deve munirsi un regolare permesso di soggiorno acquisito per adozione, attesa occupazione, attesa acquisto cittadinanza, asilo politico, famiglia, lavoro autonomo, lavoro subordinato, lavoro stagionale, residenza elettiva, ricerca scientifica, studio, tirocinio e formazione professionale, motivi umanitari, minore età .
Non possono svolgere un’attività di lavoro, anche se possono soggiornare nel nostro Paese, i lavoratori stranieri che detengono un permesso di soggiorno per cure mediche, giustizia, missione, motivi religiosi e turismo.
La legge n. 68/2007 consente il soggiorno in Italia, per un massimo di tre mesi, i titolari di visti i titolari di visti d’ingresso per turismo, affari, visita e studio senza la necessita di richiedere il rilascio del permesso di soggiorno.
I permessi di soggiorno più utilizzati sono senza dubbio quello di asilo politico, attesa occupazione e permesso per studio.
Si ricorda che lo straniero che chiede asilo politico durante i primi sei mesi non può lavorare e trascorso questo termine e, se la Questura non si è ancora pronunciata sullo status di rifugiato, ed il ritardo non è dipeso dal comportamento dello straniero è possibile svolgere l’attività lavorativa.
Il titolare di permesso per studio, in base al decreto n. 286/1998, può svolgere un’attività lavorativa subordinata nel limite di 20 ore settimanali, con un limite annuo pari a 1.040 ore. Il fatto che il legislatore si riferisca solo all’attività dipendente, porta ad escludere che lo straniero possa svolgere un’attività autonoma o parasubordinata (lavoro a progetto e di tipo CoCoCo). Lo straniero titolare di questo permesso non può essere occupato per 40 ore settimanali, ma solo per 6 mesi, anche se viene rispettato in questo caso il limite annuale di 1.040 ore.
Il permesso di attesa occupazione è rilasciato a coloro che, in sede di rinnovo oppure al primo ingresso, si trovano privi di un rapporto di lavoro. In questo caso hanno tempo 6 mesi per trovare un impiego, ma trascorso il quale e lo straniero risulti ancora disoccupato, allora è tenuto a lasciare il territorio italiano.