IL DPCM del 30 novembre 2010 con la circolare congiunta del 3 gennaio 2011 ha determinato il flusso di ingresso dei lavoratori extracomunitari non stagionali e altre categorie.
Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 novembre 2010 relativo alla Programmazione transitoria dei flussi d’ingresso dei lavoratori extracomunitari non stagionali nel territorio dello Stato, per l’anno 2010 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre del 2010.
In base al decreto saranno ammessi nel nostro Paese, per motivi di lavoro non stagionale, i cittadini stranieri non comunitari entro una quota massima di 98.080 unità , che verranno successivamente ripartite tra le regioni e le province autonome a cura del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Tale quota si aggiunge a quella di 6 mila unità già prevista, in via di anticipazione, con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° aprile 2010.
Nell’ambito della quota massima di 98.080 unità è autorizzata la conversione in permessi di soggiorno per lavoro subordinato non stagionale di 3.000 permessi di soggiorno per studio, 3.000 permessi di soggiorno per tirocinio e/o formazione, 4.000 permessi di soggiorno per lavoro stagionale e di 1.000 permessi di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo rilasciati ai cittadini di Paesi terzi da altro Stato membro dell’Unione europea.
Non solo, la recente disposizione autorizzata anche la conversione in permessi di soggiorno per lavoro autonomo di 500 permessi CE per soggiornanti di lungo periodo rilasciati ai cittadini di Paesi terzi da altro Stato membro dell’Unione europea.
Ricordiamo che la presentazione delle domande potrà avvenire on line sul sito internet del Ministero dell’Interno a partire dal 31 gennaio 2011.
Non solo, le domande relative ai lavoratori del settore domestico e di assistenza e cura alla persona saranno accolte il 2 febbraio, mentre il 3 febbraio per le restanti categorie.
Per l’anno 2010 sono ammessi in Italia, per motivi di lavoro subordinato non stagionale e di lavoro autonomo, entro una quota di 500 unità , lavoratori di origine italiana per parte di almeno uno dei genitori fino al terzo grado in linea diretta di ascendenza, residenti in Argentina, Uruguay, Venezuela e Brasile, che chiedano di essere inseriti in un apposito elenco, contenente le qualifiche professionali dei lavoratori stessi, costituito presso le rappresentanze diplomatiche o consolari italiane in Argentina, Uruguay, Venezuela e Brasile.