È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 200 del 29 agosto 2011 il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali dell’11 luglio 2011 con il quale si determina il contingente annuale di cittadini stranieri autorizzati a soggiornare in Italia per partecipare a corsi di formazione professionale e tirocini formativi.
In particolare, si stabilisce che per l’anno 2011 il limite massimo di ingressi in Italia degli stranieri in possesso dei requisiti previsti per il rilascio del visto di studio è determinato, ai sensi dell’art. 44-bis, comma 6, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 31 agosto 1999, in 5000 unità per la frequenza a corsi di formazione professionale finalizzati al riconoscimento di una qualifica o alla certificazione delle competenze acquisite di durata non superiore a 24 mesi organizzati da enti di formazione accreditati secondo le norme dell’art. 142, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
Non solo, il testo approvato prevede anche ulteriori 5000 unità per lo svolgimento di tirocini formativi e di orientamento promossi dai soggetti di cui all’art. 2, comma 1, del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 25 marzo 1998, n. 142, in funzione del completamento di un percorso di formazione professionale.
Ricordiamo che l’articolo 44-bis, comma 6, prevede con un decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell’Interno e degli Affari Esteri e sentita la Conferenza permanente Stato-regioni di cui al Decreto Legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, un decreto da emanarsi entro il 30 giugno di ciascun anno il contingente annuale degli stranieri ammessi a frequentare i corsi di cui al comma 5, ovvero a svolgere i tirocini formativi.
In sede di prima applicazione della presente disposizione, le rappresentanze diplomatiche e consolari, nelle more dell’emanazione del decreto annuale e, comunque, non oltre il 30 giugno, rilasciano i visti di cui al comma 5, previa verifica dei requisiti previsti dal medesimo comma. Il numero di tali visti viene portato in detrazione dal contingente annuale indicato nel predetto decreto.
Per le annualità successive, si applicano le stesse modalità, ma il numero dei visti rilasciabili
anteriormente alla data di pubblicazione del decreto annuale di programmazione e, comunque, non oltre il 30 giugno di ciascun anno, non può eccedere il numero dei visti rilasciati nel primo semestre dell’anno precedente. Nel caso che la pubblicazione del decreto di programmazione annuale non venga effettuata entro la scadenza stabilita, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, nel secondo semestre di ciascun anno, può provvedere, in via transitoria, con proprio decreto, nel limite delle quote stabilite per l’anno precedente.