In materia di accesso all’istruzione universitaria, e di relativi interventi per il diritto allo studio, è assicurata la parità di trattamento tra lo straniero e il cittadino italiano.
Le università, nella loro autonomia e nei limiti delle loro disponibilità finanziarie, assumono iniziative volte al conseguimento degli obiettivi del documento programmatico, promuovendo l’accesso degli stranieri ai corsi universitari di cui all’articolo 1 della legge 19 novembre 1990 n. 341, tenendo conto degli orientamenti comunitari in materia, in particolare riguardo all’inserimento di una quota di studenti universitari stranieri, stipulando apposite intese con gli atenei stranieri per la mobilità studentesca, nonché organizzando attività di orientamento e di accoglienza.
Secondo il regolamento di attuazione del decreto legislativo n. 286/1998, lo straniero può espletare attività lavorativa subordinata nel limite di 20 ore settimanali, con un limite annuo pari a 1.040 ore. Sembra, per il fatto che il legislatore si riferisca solo all’attività dipendente, che lo straniero non possa svolgere un’attività autonoma o parasubordinata e che lo stesso non possa essere occupato full time (40 ore settimanali), ma solo per 6 mesi, anche se viene rispettato in questo caso il limite annuale di 1.040. In effetti, in caso contrario risulterebbe vanificata la particolarità del permesso di studio.
Il regolamento di attuazione intende disciplinare gli adempimenti richiesti agli stranieri per il conseguimento del visto di ingresso e del permesso di soggiorno per motivi di studio anche con riferimento alle modalità di prestazione di garanzia di copertura economica da parte di enti o cittadini italiani o stranieri regolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato in luogo della dimostrazione di disponibilità di mezzi sufficienti di sostentamento da parte dello studente straniero.
Il nostro ordinamento prevede anche l’accesso ai corsi universitari, a parità di condizioni con gli studenti italiani, agli stranieri titolari di carta di soggiorno, ovvero di permesso di soggiorno per lavoro subordinato o per lavoro autonomo, per motivi familiari, per asilo politico, per asilo umanitario, o per motivi religiosi, ovvero agli stranieri regolarmente soggiornanti in possesso di titolo di studio superiore conseguito in Italia o, se conseguito all’estero, equipollente.