Risulta opportuno mettere in evidenza le operazioni per procedere al rinnovo del permesso di soggiorno, anche per via delle disposizioni modificate con il tempo.
Per prima cosa ricordiamo che il permesso di soggiorno ha una durata massima di 2 anni o di un anno se è stato richiesto per un contratto di lavoro a termine. Durante lo svolgimento del rapporto di lavoro di tipo subordinato, il permesso di soggiorno, una volta scaduto, deve essere rinnovato.
Ricordiamo che le operazioni di rinnovo sono a carico del lavoratore straniero che si deve attivare 60 giorni prima della scadenza presentando alla Questura la richiesta di rinnovo, in realtà, siccome il datore di lavoro è passibile a sanzioni anche penali qualora, in sede di ispezioni aziendali,si rilevi che lo stesso occupa lavoratori stranieri non in regola con il permesso di soggiorno, è necessario che lo stesso datore si preoccupi di provvedere al rinnovo.
Si precisa che il datore non può fare nulla contro una decisione negativa della questura; in effetti, se la stessa dovesse negare il rinnovo, lo straniero perde il diritto di soggiornare regolarmente nel nostro Paese e con esso anche il diritto di lavorare: il contratto di lavoro dovrà essere automaticamente recesso e il datore di lavoro dovrà licenziare il lavoratore per giustificato motivo oggettivo.
La prova dell’avvenuta richiesta del permesso di soggiorno è la presenza della ricevuta postale che l’ufficio postale rilascia al momento della presentazione della domanda. Grazie a questa ricevuta lo straniero può continuare ad esercitare i suoi diritti nel nostro Paese: dalla possibilità di continuare la prestazione lavorativa presso il datore di lavoro a quella di trovare un’altra occupazione (secondo quanto deciso dalla Direttiva Ministeriale del ministero dell’interno del 5 agosto 2006) oppure avviare un’attività autonoma.
Per queste ragioni risulta indispensabile porre particolare attenzione a queste procedura pena la decadenza del diritto a soggiornare in Italia.