La Corte di Cassazione, con l’ordinanza del 19 dicembre 2011 n. 27426, ha ribadito un importante principio: l’infortunio in itinere è configurabile anche nell’ipotesi in cui il sinistro occorso al lavoratore non sia avvenuto nella pubblica strada lungo il tragitto tra l’abitazione e il luogo di lavoro, ovvero anche nel luogo di consumazione dei pasti, fatta eccezione per gli ambienti di proprietà del danneggiato.
La Corte di Cassazione ha evidenziato come, da una interpretazione logico-sistematica della previsione normativa contenuta nell’articolo 12 del decreto legislativo n. 38 del 2000, e da una lettura di alcune espressioni in detta norma riportate (luogo di abitazione, normale percorso, utilizzo del mezzo di trasporto privato, purché necessitato), si evinca in maniera chiara che
l’infortunio in itinere debba verificarsi non in luoghi identificabili con quelli di esclusiva (o comune) proprietà del lavoratore-assicurato, con conseguente impossibilità di una sua configurazione all’interno degli indicati luoghi
In riferimento pare opportuno espressamente ricordare il contenuto dell’articolo 12
Salvo il caso di interruzione o deviazione del tutto indipendenti dal lavoro o, comunque, non necessitate, l’assicurazione comprende gli infortuni occorsi alle persone assicurate durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro, durante il normale percorso che collega due luoghi di lavoro se il lavoratore ha più rapporti di lavoro e, qualora non sia presente un servizio di mensa aziendale, durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di lavoro a quello di consumazione abituale dei pasti. L’interruzione e la deviazione si intendono necessitate quando sono dovute a cause di forza maggiore, ad esigenze essenziali ed improrogabili o all’adempimento di obblighi penalmente rilevanti. L’assicurazione opera anche nel caso di utilizzo del mezzo di trasporto privato, purché necessitato. Restano, in questo caso, esclusi gli infortuni direttamente cagionati dall’abuso di alcolici e di psicofarmaci o dall’uso non terapeutico di stupefacenti ed allucinogeni; l’assicurazione, inoltre, non opera nei confronti del conducente sprovvisto della prescritta abilitazione di guida
Nel particolare la nota ha recepito l’orientamento giurisprudenziale in materia, interpretando estensivamente il concetto di occasione di lavoro contenuto nell’articolo 2 del D.P.R. n. 1124/1965.