Il Ministero dell’Interno, attraverso la sua circolare prot. 3958 del 24 maggio 2011, intende riaprire i termini per gli esclusi dalla sanatoria del 2009.
In effetti, in considerazione della Sentenza del Consiglio di Stato n. 7 e 8 dell’Adunanza Plenaria del 2 e 10 maggio 2011, si rimuove, per autotutela, l’ostatività ai ricorsi avverso i provvedimenti di inammissibilità delle domande di emersione dal lavoro irregolare in ragione della condanna riportata ai sensi dell’articolo 14, comma 5-ter, del decreto n. 286/1998, per essersi, lo straniero, trattenuto illegalmente nel territorio dello Stato in violazione dell’ordine impartito dal Questore.
Secondo il nostro ordinamento lo straniero che, senza giustificato motivo, permane illegalmente nel territorio dello Stato, in violazione dell’ordine impartito dal questore è punito con la reclusione da uno a quattro anni se l’espulsione o il respingimento sono stati disposti per ingresso illegale nel territorio nazionale come prevede l’articolo 13, comma 2, lettere a) e c), ovvero per non aver richiesto il permesso di soggiorno o non aver dichiarato la propria presenza nel territorio dello Stato nel termine prescritto in assenza di cause di forza maggiore, ovvero per essere stato il permesso revocato o annullato.
In ogni caso, salvo che lo straniero si trovi in stato di detenzione in carcere, si procede all’adozione di un nuovo provvedimento di espulsione con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica per violazione all’ordine di allontanamento adottato dal questore.
Ricordiamo che il questore, quando non sia stato possibile trattenere lo straniero presso un centro di identificazione ed espulsione o la permanenza in tale struttura non abbia consentito l’esecuzione con l’accompagnamento alla frontiera dell’espulsione o del respingimento, ordina allo straniero di lasciare il territorio dello Stato entro il termine di cinque giorni.
L’ordine è dato con provvedimento scritto, recante l’indicazione delle conseguenze sanzionatorie della permanenza illegale, anche reiterata, nel territorio dello Stato. L’ordine del questore può essere accompagnato dalla consegna all’interessato della documentazione necessaria per raggiungere gli uffici della rappresentanza diplomatica del suo Paese in Italia, anche se onoraria, nonché per rientrare nello Stato di appartenenza ovvero, quando ciò non sia possibile, nello Stato di provenienza.
Per ogni chiarimento si rimanda al Ministero dell’Interno.