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Lavoratrice madre: dimissioni e indennità di disoccupazione Aspi

 Il Ministero del Lavoro, con l’interpello n. 6 del 2013, ha risposto ad un’istanza di interpello del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro chiarendo che l’Aspi, ex indennità di disoccupazione, spetta anche in caso di dimissioni volontarie della lavoratrice madre entro un anno di vita e non nei primi tre anni del bambino.

In particolare, il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro chiede se, in seguito delle modifiche introdotte dalla Legge n. 92 del 2012 sulla convalida di dimissioni della lavoratrice madre per un periodo pari ai primi tre anni di età del bambino, la stessa possa fruire dell’indennità di disoccupazione (ASPI) per lo stesso periodo, quindi fino ai tre anni del bambino. In realtà, le modifiche apportate alla Riforma Lavoro Fornero hanno esteso la convalida fino al compimento dei tre anni del figlio, ma non all’indennità di disoccupazione. Pertanto, le tutele contro il licenziamento sono valide fino al compimento di un anno di età del bambino.

Il Ministero chiarisce, infatti, che l’art. 54 comma 1 del Decreto Legislativo n. 151 del 2001 prevede che “le lavoratrici non possono essere licenziate dall’inizio del periodo di gravidanza fino al termine dei periodi di interdizione dal lavoro (…), nonché fino al compimento di un anno di età del bambino”. Perché in questo periodo è prevista una tutela legale a favore della lavoratrice madre, che supera il periodo previsto per l’astensione obbligatoria post partum (normalmente 3 mesi).

Il Ministero chiarisce ancora che la lavoratrice madre ha diritto alla percezione delle indennità, compresa quella di disoccupazione involontaria, previste in caso di licenziamento, soltanto se ha presentato la richiesta di dimissioni o è stata licenziata entro il compimento di un anno di età del figlio.

Le modifiche introdotte dalla L. n. 92 del 2012 della Riforma Fornero all’art. 55, comma 4, ossia la convalida delle dimissioni fino a tre anni di vita del bambino (in precedenza fino ad un anno di vita) non è estesa anche al periodo di fruizione delle indennità di disoccupazione, in base al primo comma dello stesso articolo 55: “In caso di dimissioni volontarie presentate durante il periodo per cui è previsto, a norma dell’articolo 54, il divieto di licenziamento, la lavoratrice ha diritto alle indennità previste da disposizioni di legge e contrattuali per il caso di licenziamento”.

In base a quanto citato, il Ministero del Lavoro ritiene che l’indennità erogata in seguito a dimissioni della lavoratrice madre può essere fruita solo nel periodo in cui vige il divieto di licenziamento e cioè fino al compimento del primo anno di età del bambino. Quindi, in caso di dimissioni volontarie, alla lavoratrice madre spetta di diritto l’indennità prevista in caso licenziamento (ASPI) purché le dimissioni siano state presentate entro un anno dalla nascita del bambino.

APPROFONDIMENTI
*La tutela in caso di dimissioni volontarie della lavoratrice in maternità
*Dimissioni e risoluzione consensuale, tutela lavoratrici in gravidanza o madri e padri lavoratori
*Le dimissioni in gravidanza e il diritto all’indennità di disoccupazione

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