La tutela della maternità prevista per le lavoratrici dipendenti è estesa anche alle lavoratrici subordinate per via del particolare contratto di collaborazione che intercorre tra le parti.
Per aver diritto alla tutela le lavoratrici devono essere iscritte alla gestione separata e versare la relativa contribuzione maggiorata dello 0,50% che, dal 7 novembre 2007 a seguito dell’aliquota aggiuntiva dello 0,22, è diventata dello 0,72%.
Non solo, queste lavoratrici, oltre a versare il relativo contributo, non devono essere iscritte ad altra forma previdenziale e non devono essere titolari di altre forme di pensione.
L’Inps consente così l’astensione obbligatoria delle lavoratrici a progetto e categorie assimilate (collaboratrici coordinate e continuative), delle associate in partecipazione, delle libere professioniste iscritte alla gestione separata, delle lavoratrici che svolgono prestazioni occasionali (prestazioni di durata inferiore a 30 giorni nell’anno solare e con un compenso inferiore a 5000 euro con lo stesso committente), delle lavoratrici riconducibili alle categorie tipiche (amministratore, sindaco, revisore di società, di associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica), delle lavoratrici titolari di rapporti di lavoro autonomo occasionale di cui all’articolo 2222 del codice civile e, infine, risulta estesa anche alle venditrici definite porta a porta.
Le lavoratrici a progetto e categorie assimilate sono tenute ad astenersi dall’attività lavorativa nei periodi di astensione e hanno diritto, per gli effetti dell’articolo 66 del decreto legislativo del 10 settembre 2003 n. 276, alla proroga della durata del rapporto di lavoro per un periodo di 180 giorni, salva disposizione più favorevole del contratto individuale.
Il beneficio spetta, circolare Inps 47/1999, alle madri naturali e alle madri o padri (nel caso in cui la madre non ne faccia richiesta) adottanti o affidatari dalla data di effettivo ingresso del minore in famiglia. Non solo, le recenti disposizioni hanno confermato l’estensibilità anche ai padri in caso di morte o di grave infermità della madre, di abbandono del figlio o di esclusivo affidamento del bambino al padre.
Le indennità sostituiscono l’assegno di parto, così come prevede la circolare n. 138 del 2002.
Per ottenere il beneficio le lavoratrici dovranno consegnare, insieme alla domanda di maternità, il certificato medico di gravidanza attestante la data presunta del parto da presentare prima dell’inizio del congedo (circolare n. 137 del 2007.