In arrivo dal Ministero del Lavoro, attraverso la circolare n. 3 del 13 gennaio 2011, alcuni chiarimenti operativi in merito al regime di autorizzazione all’incontro tra domanda e offerta di lavoro.
La circolare intende far luce su alcune norme aspetti presenti nella legge 4 novembre 2010 n. 183, ovvero il Collegato lavoro, all’articolo 48.
L’articolo 48 del Collegato lavoro, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 novembre 2010 n. 262, modifica gli articoli 4, 5, 6 e 15 del decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276 in materia di regime autorizzatorio degli operatori del mercato del lavoro.
Il Ministero ricorda che le disposizioni contenute nell’articolo 48, in particolare al comma 2, della legge n.183 non ha modificato l’impianto normativo in materia di obblighi per le Agenzie del lavoro.
In effetti, la disposizione precedente – articolo 5, comma 1, lettera f) – del decreto legislativo n. 276/2003 già prevedeva gli obblighi di interconnessione alla Borsa continua nazionale del lavoro, oltre al rinvio all’Autorità concedente delle informazioni. Non solo, l’articolo 13 disciplinava la comunicazione dei dati informativi sui lavoratori in mobilità coinvolti nel processi di welfare to work.
Con Welfare to work si intendono le politiche attive di occupazione.
In effetti, le disposizioni contenute nel Collegato lavoro ha voluto esplicitare le informazioni che le Agenzie per il lavoro sono tenute obbligatoriamente a comunicare all’Autorità concedente.
Le informazioni devono prevedere anche i dati concernenti i casi in cui un percettore di sussidio o di indennità rifiuti, senza giustificato motivo, un’offerta formativa, un progetto individuale di reinserimento nel mercato del lavoro, ovvero una occupazione congrua così come prevedono le disposizioni legislative.
In sostanza, il nuovo dettato legislativo, modificando l’articolo del decreto legislativo 276/2003, pone in evidenza i diversi adempimenti obbligatori allo scopo di garantire una maggiore integrazione e condivisione delle informazioni tra istituzioni ed operatori pubblici e privati autorizzati e accreditati nel mercato del lavoro.
Si ricorda che il mancato conferimento di ogni informazione strategica è sanzionato con la revoca dell’autorizzazione, al termine della procedura di diffida e sospensione, così come stabilisce l’articolo 7 del decreto del 23 dicembre 2003.
le “agenzie per il lavoro” sono un ossimoro, dovrebbero chiudere tutte quante!