Il legislatore, nelle recenti decisione, ha disposto che anche le collaborazioni con enti pubblici e associazioni di volontariato per lo svolgimento di lavori di emergenza, come quelli dovuti a calamità o eventi naturali improvvisi, o di solidarietà e dell’impresa familiare di cui all’art. 230 bis del codice civile, limitatamente al commercio, al turismo e ai servizi possono rientrare tra la fattispecie del lavoro occasionale e accessorio.
Ricordiamo che il familiare che presta in modo continuativo la sua attività di lavoro nella famiglia o nell’impresa familiare ha diritto al mantenimento secondo la condizione patrimoniale della famiglia e partecipa agli utili dell’impresa familiare ed ai beni acquistati con essi nonché agli incrementi dell’azienda, anche in ordine all’avviamento, in proporzione alla quantità alla qualità del lavoro prestato.Le decisioni concernenti l’impiego degli utili e degli incrementi nonché quelle inerenti alla gestione straordinaria, agli indirizzi produttivi e alla cessazione dell’impresa sono adottate, a maggioranza, dai familiari che partecipano alla impresa stessa. I familiari partecipanti all’impresa che non hanno la piena capacità di agire sono rappresentati nel voto da chi esercita la potestà su di essi.
Ai fini della disposizione si precisa che è considerato familiare il coniuge, i parenti entro il terzo grado, gli affini entro il secondo; per impresa familiare quella cui collaborano il coniuge, i parenti entro il terzo grado, gli affini entro il secondo.
Allo scopo di far emergere anche le sacche di sfruttamento della manodopera giovanile, le disposizioni prevedono che possono rientrare anche i giovani con un’età da 16 a 25 anni regolarmente iscritti ad un ciclo di studi di ogni ordine e grado, in tutti i settori produttivi (compresi gli enti locali). Nel caso degli studenti non universitari compatibilmente con gli impegni scolastici ed esclusivamente nei periodi di vacanza: il sabato e la domenica e durante le vacanze scolastiche.
La legislazione contempla anche le attività agricole di carattere stagionale effettuate da pensionati, da casalinghe e da giovani fino a 25 anni, ovvero delle attività agricole svolte a favore dei soggetti di cui all’articolo 34, comma 6, del DPR 26 ottobre 1972 n. 633 e dell’esecuzione di vendemmie di breve durata e a carattere saltuario, effettuata da studenti e pensionati.
Le disposizioni prevedono anche le attività previste per le imprese familiari di cui all’articolo 230-bis del codice civile, della consegna porta a porta e della vendita ambulante di stampa quotidiana e periodica.
Le attività di lavoro svolte nei maneggi e nelle scuderie, in tutti i settori produttivi, in via sperimentale per l’anno 2010 e 2011, da parte di prestatori di lavoro titolari di contratti di lavoro a tempo parziale con l’unica esclusione nella possibilità di utilizzare i buoni lavoro presso il datore di lavoro titolare del contratto a tempo parziale.
Nei settori produttivi, in via sperimentale per gli anni 2009, 2010 e 2011, compresi gli enti locali, da percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito, nel limite massimo di 3.000 euro per anno solare.
L’impiego dei pensionati può aver luogo in qualsiasi settore produttivo, compresi gli enti locali.