La Riforma Biagi ha ridefinito sostanzialmente la struttura del lavoro autonomo in Italia cercando, al contempo, di far emergere situazioni di illegalità e precarietà. Rispetto al lavoratore dipendente le prestazioni di lavoro occasionale di tipo accessorio sono quelle che non rientrano tra le prestazioni tipiche del lavoro subordinato o autonomo in senso lato.
La Legislazione è intervenuta cercando di delimitare gli ambiti applicativi, decreto n. 276/2003, dove, in particolare all’articolo 70, cerca di fornire tutti gli elementi iggettivi.
In effetti, secondo le disposizioni, rientrano tra le prestazioni di lavoro occasionale e accessorio quelle attività previste, in modo tassativo, nell’elenco messo in evidenza all’articolo 70 o che possono vantare determinati requisiti oggettivi o soggettivi.Per questo motivo, oltre all’elenco rigido di attività ritenute accessorie e saltuarie, così come dispone l’articolo 70, è necessario anche tenere conto di limiti economici, ovvero è necessario che si rispetti un compenso massimo che il lavoratore può ricevere dal committente per le prestazioni effettuate.
Secondo le attuali disposizione, le attività, riferite al medesimo committente, non possono dar luogo a compensi superiori a 5.000 euro netti nel corso di un anno solare (6.660 euro lordi) a meno che il soggetto erogatore non sia l’impresa familiare. In quest’ultima ipotesi il limite complessivo da rispettare è di 10,000 euro netti annui, o 13,333 euro lordi.
In base al disposto del decreto 276/2003 si prevede esplicitamente che possono essere oggetto di prestazioni di lavoro accessorio quelle attività lavorative di natura meramente occasionale rese da soggetti a rischio di esclusione sociale o comunque non ancora entrati nel mercato del lavoro, ovvero in procinto di uscirne. In particolare, i piccoli lavori domestici a carattere straordinario, compresa la assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con handicap e dell’insegnamento privato supplementare.
Non solo, rientrano in questa particolarità anche i piccoli lavori di giardinaggio, nonché di pulizia e manutenzione di edifici e monumenti e la realizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritatevoli e di lavori di emergenza o di solidarietà anche in caso di committente pubblico.