È stata pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 195 del 23 agosto 2011 il Decreto Ministeriale del 13 giugno 2011 concernente l’addizionale sui contributi assicurativi agricoli per l’anno 2010 a copertura degli oneri relativi al danno biologico, di cui all’articolo 13 del Decreto Legislativo n. 38 del 23 febbraio 2000.
In effetti, in attesa della definizione di carattere generale di danno biologico e dei criteri per la determinazione del relativo risarcimento, si definisce, in via sperimentale e in accordo al decreto n. 38 del 23 febbraio 2000, ai fini della tutela dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali il danno biologico come la lesione all’integrità psicofisica, suscettibile di valutazione medico legale, della persona.
Le prestazioni per il ristoro del danno biologico sono determinate in misura indipendente dalla capacità di produzione del reddito del danneggiato.
In base al disposto del Decreto Legislativo n. 38 del 23 febbraio 2000, in caso di danno biologico, i danni conseguenti ad infortuni sul lavoro e a malattie professionali verificatisi o denunciati a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale, l’INAIL nell’ambito del sistema d’indennizzo e sostegno sociale, in luogo della prestazione di cui all’articolo 66, primo comma, punto 2), del testo unico, eroga l’indennizzo previsto e regolato da due disposizioni.
Per prima cosa le menomazioni conseguenti alle lesioni dell’integrità psicofisica di cui al comma 1 sono valutate in base a specifica “tabella delle menomazioni”, comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali. L’indennizzo delle menomazioni di grado pari o superiore al 6 per cento ed inferiore al 16 per cento è erogato in capitale, dal 16 per cento è erogato in rendita, nella misura indicata nell’apposita ”tabella indennizzo danno biologico”. Si ricorda che per l’applicazione di tale tabella si fa riferimento all’età dell’assicurato al momento della guarigione clinica e che non si applica il disposto dell’articolo 91 del testo unico.
Inoltre, le menomazioni di grado pari o superiore al 16 per cento danno diritto all’erogazione di un’ulteriore quota di rendita per l’indennizzo delle conseguenze delle stesse, commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell’assicurato e al coefficiente di cui alla apposita ”tabella dei coefficienti”, che costituiscono indici di determinazione della percentuale di retribuzione da prendere in riferimento per l’indennizzo delle conseguenze patrimoniali, in relazione alla categoria di attività lavorativa di appartenenza dell’assicurato e alla ricollocabilità dello stesso. La retribuzione, determinata con le modalità e i criteri previsti dal testo unico, viene moltiplicata per il coefficiente di cui alla ”tabella dei coefficienti”. La corrispondente quota di rendita, rapportata al grado di menomazione, è liquidata con le modalità e i criteri di cui all’articolo 74 del Testo Unico.
Fonte Ministero del lavoro.