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Con la nuova legge sul lavoro approvato in Senato un rito speciale per le controversie in tema di licenziamenti

 Ricordiamo che la norme approvate in senato introducono una disciplina processuale speciale per le controversie in materia di licenziamenti, nelle ipotesi rientranti nell’ambito di applicazione dell’art. 18 della legge n. 300/1970, ossia Statuto dei lavoratori.

In particolare viene disposto che la disciplina processuale trovi applicazione alle controversie aventi ad oggetto l’impugnativa dei licenziamenti nelle ipotesi regolate dall’art. 18 della legge n. 300/1970 anche quando devono essere risolte questioni relative alla qualificazione del rapporto di lavoro.

Infatti, nello specifico si prevede che  ai fini di una tutela urgente, la domanda avente ad oggetto l’impugnativa del licenziamento venga proposta con ricorso al Tribunale in funzione di giudice del lavoro. Il giudice, sentite le parti, procede agli atti di istruzione e provvede, con ordinanza immediatamente esecutiva, all’accoglimento o al rigetto della domanda.

In effetti, con i due commi 48 e 50, si prevede che, a seguito della presentazione del ricorso, che deve avere i requisiti di cui all’articolo 125 del codice di procedura civile: il giudice fissi con decreto, non oltre quaranta giorni dal deposito del ricorso, l’udienza di comparizione delle parti. Il giudice assegna un termine per la notifica del ricorso e del decreto non inferiore a venticinque giorni prima dell’udienza, nonché un termine, non inferiore a cinque giorni prima della stessa udienza, per la costituzione del resistente. La notificazione e`a cura del ricorrente, anche a mezzo di posta elettronica certificata. L’efficacia esecutiva dell’ordinanza non può essere sospesa o revocata fino alla pronuncia della sentenza con cui il giudice definisce il giudizio instaurato.

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È consentito, contro l’ordinanza di accoglimento o di rigetto, opposizione con ricorso, ai sensi dell’articolo 414 del codice di procedura civile da depositare innanzi al Tribunale che ha emesso il provvedimento opposto – a pena di decadenza – entro trenta giorni dalla notificazione dello stesso.

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Il giudice, sentite le parti, procede agli atti di istruzione e provvede, con sentenza all’accoglimento o al rigetto della domanda. La sentenza, completa di motivazione, deve essere depositata in cancelleria entro dieci giorni dall’udienza di discussione. La sentenza è provvisoriamente esecutiva e costituisce titolo per l’iscrizione di ipoteca giudiziale.

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